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Il cyberbullismo

Il 18 giugno 2017 è entrata in vigore la nuova legge 71/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. Si è compiuto così un passo in avanti per la tutela delle vittime, soprattutto minori, tralasciando tuttavia alcuni importanti profili. Tra le lacune del provvedimento, sicuramente, spicca la limitazione degli strumenti di prevenzione e contrasto esclusivamente ai minori che abbiano già compiuto gli anni 14, nonostante l’esperienza concreta e la cronaca dimostrino ampiamente che il fenomeno riguarda minori anche ben al di sotto del suddetto limite.

La legge ha un chiaro intento preventivo: anziché introdurre una nuova fattispecie di reato dedicata al cyberbullismo, sono stati previsti strumenti amministrativi [diversi dalla denuncia penale] a tutela di autore e vittima dell’illecito, nonché un piano formativo ed educativo strutturato per studenti ed insegnanti.

 

Con la L. 71/2017 si fornisce per la prima volta la definizione giuridica di “cyberbullismo”, inteso come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo“.

 

Il minore che abbia compiuto gli anni 14 (oppure il genitore/l’esercente la responsabilità) che ha subito un atto di cyberbullismo, può direttamente intervenire per ottenere la rimozione dal sito internet di quanto postato a suo danno, secondo la definizione appena espressa. La richiesta va inoltrata al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento dei dati personali della piattaforma digitale, al fine di ottenere la rimozione, l’oscuramento o il blocco di qualsiasi dato personale del minore pubblicato in internet, previa conservazione di dati originali. Per “gestore del sito internet” ci si riferisce a colui che cura la gestione dei contenuti in cui si possono riscontrare comportamenti riconducibili al “cyberbullismo”. Sono sollevati dalla responsabilità gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.

 

Qualora, entro le 24 ore successive al ricevimento della predetta istanza, il soggetto incaricato non abbia comunicato di aver assunto l’incarico, ed entro le 48 ore non abbia provveduto o comunque sia impossibile identificare il titolare del trattamento o il gestore, l’interessato può inoltrare analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, provvederà ad intervenire.

 

Se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante può invitare il titolare ad effettuare il blocco spontaneamente ovvero dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto.

 

Oltre a questo strumento, alla vittima di cyberbullismo viene riconosciuta anche la possibilità di rivolgersi al Questore del luogo ove il fatto viene compiuto, affinché l’autore dell’atto illecito venga ammonito.  In particolare, è possibile avanzare Richiesta di ammonimento nei confronti dei soggetti che commettano azioni correlabili al cyberbullismo, fino a quando non sia presentata querela o denuncia per i reati di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), stalking (art. 612-bis c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167, codice della privacy). Ciò, purché a commetterle siano stati minorenni di età superiore ai 14 anni. Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, insieme ad un genitore o ad altrui soggetto che esercita la potestà genitoriale, richiamando la sua attenzione sulla natura illecita del comportamento assunto. Gli effetti di tale ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Come anticipato, se, da un lato, la Legge del 2017 inserisce alcuni strumenti di contrasto al fenomeno del cyberbullismo, dall’altro lato si concentra per lo più su interventi a carattere preventivo, riconoscendo il ruolo centrale della scuola. In particolare:

  • Presso ogni istituto scolastico deve essere individuato nel corpo docenti un referente per le attività contro il bullismo e il cyberbullismo. Al verificarsi di atti di cyberbullismo, il compito del referente consiste nell’informare immediatamente le famiglie dei minori e, laddove si ritenga indispensabile, nel convocare tutte le parti interessati per mettere in atto misure di sostegno alla vittima. Si valuta anche la definizione di sanzioni e percorsi rieducativi per l’autore. È chiaramente coinvolto nelle procedure amministrative anche il dirigente scolastico, il quale, dopo aver tempestivamente coinvolto i tutori o i genitori dei minori coinvolti in fenomeni di cyberbullismo, attiva congrui provvedimenti di carattere educativo;
  • È prevista l’attiva collaborazione con le Forze di Polizia nonché con associazioni e centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;
  • il personale scolastico deve ricevere una formazione specifica in materia di cyberbullismo;
  • Ciascun istituto deve educare alla legalità e all’utilizzo di internet in maniera consapevole.