Avvocato Brescia | Cyberbullismo: la nuova proposta di legge A.C. 1524 (le novità)
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Cyberbullismo: la nuova proposta di legge A.C. 1524 (le novità)

Passata alla Camera con 234 voti favorevoli, 131 astenuti e nessun voto contrario la nuova proposta di legge sul bullismo prevede diverse misure per le vittime.

L’obiettivo ambizioso della modifica della Legge del 2017 (A.C. 1524) sul cyberbullismo è quello di educare al rispetto e alle emozioni per contrastarne e prevenirne il fenomeno.

Dopo l’esame della Commissione di Giustizia della Camera, il bullismo non è diventato un reato e non è stata introdotta alcuna nuova fattispecie ad hoc, ma viene proposta una modifica dell’art. 612bis del codice penale, disciplinante il reato di Atti persecutori (c.d. stalking), sicché gli atti di bullismo (e cyberbullismo) possano rientrare nella condotta ivi prevista.

Scuola e cyberbullismo: tipologie e caratteristiche

Nella nuova proposta di legge sembra rafforzato il riconoscimento della scuola quale luogo privilegiato degli interventi.

Proprio all’interno delle mura scolastiche nascono le tre diverse forme di bullismo:

  • violenza fisica diretta,
  • aggressività verbale e relazionale
  • violenza psicologica come diffamare, isolare la vittima e ghettizzare.

Il bullismo non è un fenomeno di nuova generazione, ma è innegabile che presenti dei caratteri di novità legate alle potenzialità offerte dalle strumentazioni tecnologiche.

Si parla di cyberbullismo, una forma di bullismo condotto attraverso tools telematici ovvero tramite la rete Internet.

Il cyberbullismo viene definito nella legge “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” entrata in vigore il 18 giugno 2017, come “Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Il cyberbullismo presenta le seguenti caratteristiche:

  • l’ampiezza di portata,
  • la pervasività,
  • l’anonimato e la volontarietà dell’aggressione.

 

Modifica dell’articolo 612 bis del Codice Penale

L’art 1 della proposta di legge mira a modificare l’art 612 bis Codice Penale, che punisce gli atti persecutori.

Il comma 1 riformulato prevede che “chiunque, con condotte reiterate, percuote, ingiuria, diffama, umilia, emargina, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita” viene punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi.

Vengono inserite, in particolare, le condotte di umiliazione e di emarginazione, mai definite prima dal codice.

Nelle nuove condotte proposte può rientrare anche il fenomeno del c.d. cyberbullismo, in quanto trattasi di atti persecutori compiuti attraverso strumenti informatici e telematici [disciplinati dall’art. 612bis comma 2 c.p.].

Viene inoltre proposto l’inserimento di due nuove circostanze aggravanti, le quali comportano l’aumento della pena fino alla metà se il fatto è commesso è da tre persone ovvero con finalità discriminatorie.

Infine, l’ultima modifica all’art. 612bis prevede una nuova circostanza attenuante se gli atti persecutori “sono commessi da un minorenne che si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato”.

Estensione dei poteri – doveri dei dirigenti scolastici

Attraverso la rettifica dell’art 5 della legge 71/2017 si interviene sui poteri – doveri dei dirigenti scolastici, i quali, una volta venuti a conoscenza dei fenomeni di bullismo, sono tenuti a mettere in atto iniziative educative coinvolgendo la classe a cui appartengono bullo e vittima, e a informare tempestivamente i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Nei casi più gravi, sempre previa informativa ai genitori, i dirigenti scolastici possono coinvolgere i servizi sociali nonché avvisare le autorità competente per l’attivazione delle misure rieducative previste dall’art. 25 della legge sui tribunali per i minorenni.

Servizio pubblico di assistenza alle vittime

Si propone l’istituzione di un servizio di assistenza alle vittime di bullismo e cyberbullismo, accessibile tramite un numero di telefono pubblico e gratuito, attivo 24 ore su 24, e tramite un’applicazione informatica da installare sui cellulari, dotata di una funzione di geolocalizzazione e di un servizio di messaggistica istantanea.

Misure rieducative del Tribunale dei Minorenni

Con l’articolo 4 della nuova proposta di legge sul bullismo si avanzano proposte di modifica del Regio Decreto Legge n. 1404/1934, recante disposizioni sull’istituzione e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni.

L’articolo 4 prevede che il Procuratore della Repubblica possa disporre l’attivazione di un percorso di mediazione o di un progetto con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.

Almeno dieci giorni prima della scadenza del progetto i Servizi Sociali devono inoltrare al Tribunale dei Minori una relazione in cui si descrive l’iter formativo del minore.

Il Tribunale, una volta ricevuta la relazione, può:

  • disporre la continuazione e adottare un nuovo progetto,
  • concludere il procedimento,
  • collocare il minore in una comunità.

Una volta che il minore raggiunga la maggiore età, se necessita di un supporto prolungato, è possibile per il Tribunale adottare uno dei provvedimenti previsti dagli artt. 25 e 25 bis (affidamento del minore al Servizio Sociale, collocamento in una casa di rieducazione oppure in un istituto medico-psico-pedagogico).

 

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