Avvocato Brescia | Il reato di abbandono di minori
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Il reato di abbandono di minori

La Corte di Cassazione ha sancito (sentenza 15 giugno 2018, n. 27705) che lasciare un bambino sul seggiolino in auto può integrare il reato di abbandono di minore e, per l’effetto, ha confermato la condanna inflitta all’imputata nei primi due gradi di giudizio.

 

IL REATO DI ABBANDONO DI MINORI O PERSONE INCAPACI (art. 591 c.p.)

 

L’art. 591 c.p. tutela il bene della vita e dell’incolumità individuale contro situazioni di pericolo che possono insorgere in relazione all’età ovvero a condizioni patologiche personali. Commette il reato di “Abbandono di minori o persone incapaci” chiunque pone in essere una qualsiasi condotta pregiudizievole (attiva od omissiva) da cui derivi il pericolo, anche solo potenziale, per l’incolumità di un soggetto avente meno di 14 anni ovvero di un soggetto incapace di provvedere autonomamente ai propri bisogni [per malattia nel corpo o nella mente, per vecchiaia o per qualsivoglia altra ragione], di cui, quindi, bisogna prendersi cura.

 

Sul piano soggettivo è richiesto il dolo generico, cioè la consapevolezza e la volontà di lasciare in balia di sé stessa, anche non in senso assoluto e definitivo, la persona affidata, in uno stato di pericolo per la sua incolumità.

Il reato è sanzionato con la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni; le pene aumentano se ne sono responsabili il genitore, il figlio, il tutore o il coniuge, ovvero l’adottante o l’adottato.

 

IL CASO AFFRONTATO DALLA CASSAZIONE [Sent. 15 giugno 2018 n. 27705]: IL FATTO

 

Una donna viene accusata – e di seguito condannato in 1° e 2° grado – per aver lasciato da sola la figlia minore di soli 23 mesi nella propria automobile, ermeticamente chiusa, esposta in concreto all’azione negativa del progressivo surriscaldamento dell’abitacolo: la macchina, infatti, era stata parcheggiata sotto il sole nelle ore più calde della giornata, priva di riparo alcuno. I finestrini del veicolo erano rimasti alzati e gli sportelli chiusi.

 

LA DIFESA DELLA MADRE IN CASSAZIONE

 

La madre decideva di ricorrere in Cassazione lamentando l’insussistenza del reato di Abbandono di minori o persone incapaci. In particolare, la madre eccepiva di aver comunque assicurato la propria figlia con le cinture e di aver chiuso ermeticamente la macchina: di conseguenza, per la bimba sarebbe stato impossibile cadere dal seggiolino e nessuno avrebbe potuto attivare qualunque meccanismo del mezzo di trasporto, metterlo in moto e portare via la minore. La madre, inoltre, lamentava di essersi assentata per un esiguo lasso temporale, tale da non poter integrare anche potenzialmente un rischio per l’incolumità della piccola.

 

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

 

La Cassazione ha confermato la responsabilità penale della madre. Alla luce dei consolidati principi in materia, l’interpretazione restrittiva della norma incriminatrice avanzata non trova riscontro. Il verbo “abbandonare” vanta, infatti, un significato ben più ampio di quello che la ricorrente gli assegna, ignorando il fondamento della scelta normativa e di come il fatto tipico presupponga la violazione degli obblighi di custodia e di cura. La Corte Suprema ha respinto totalmente la tesi sostenuta dalla difesa in merito, che definiva scrupolosamente adempiuti i doveri di cura e assistenza.

Parimenti, non può escludersi il reato sol perché la minore è stata lasciata da sola per poco tempo: anche l’abbandono “temporaneo” agito nei confronti di chi non è in grado di occuparsi di sé stesso costituisce un pericolo per la sua incolumità.

 

Gli accorgimenti adottati dalla madre hanno neutralizzato solo alcuni dei pericoli, mentre altri sono dipesi dalle misure attuate, come la mancanza d’aria all’interno e l’esposizione protratta al calore, tant’è che i sanitari accorsi hanno dovuto idratare la bambina. Il pericolo per la salute della bambina, pertanto, è stato concreto ed attuale, dimostrato dalle risultanze indicative della situazione di disagio fisico verificate dal personale medico.

La Cassazione conferma che la madre poteva prevedere tali dannose e pericolose conseguenze per la piccola, tenuto conto dell’età della stessa, dell’esposizione al sole, della mancanza d’aria nell’abitacolo. In mancanza della persona dedita alla cura e custodia della bambina, la stessa avrebbe potuto avere bisogno di aiuto, di assistenza, di cura e nessuno avrebbe potuto aiutarla e/o sentirla, legata in un’autovettura ermeticamente chiusa.

 

BREVI CENNI ALLA LEGGE 117/2018

 

Chiaro che il caso in discorso è ben diverso dai tragici episodi verificatisi negli ultimi anni, ove il genitore accidentalmente e non volontariamente dimentica il proprio bambino legato sul sedile posteriore della propria automobile: è evidente la diversa coscienza e volontà dell’adulto in questi casi, frequentemente travolto dai ritmi frenetici della società contemporanea.

Per evitare il verificarsi di episodi di siffatto genere, cui segue un comprensibile e perenne senso di colpa in capo al genitore, di recente è stato introdotto l’obbligo di installazione di dispositivi (sulle automobili) per prevenire l’abbandono di bambini in veicoli chiusi. Si tratta della Legge n. 117/2018, con la quale viene inserito un nuovo comma 1bis all’art. 172 del Codice Della Strada, il quale dispone come il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, quando trasporta un bambino di meno di 4 anni, debba assicurarlo su un seggiolino con apposito dispositivo di allarme diretto a prevenire l’abbandono, conforme alle specifiche stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante decreto.