Avvocato Brescia | La Legge n. 69/2019: la c.d. Riforma del CODICE ROSSO
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La Legge n. 69/2019: la c.d. Riforma del CODICE ROSSO

Il Senato con 197 sì e 47 astenuti ha approvato il disegno di legge di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

La Riforma del Codice Rosso (Legge 19 luglio 2019, n. 69) innova e modifica la disciplina penale, sia sostanziale che processuale, della violenza domestica e di genere, corredandola di inasprimenti di sanzioni.

Tra le diverse novità introdotte, vi è la previsione di una corsia privilegiata per le indagini, mentre le pene sono più severe per i reati commessi in ambito familiare o di convivenza, oltre che per i reati di violenza sessuale e atti persecutori (stalking).

Inoltre, sono previste numerose modifiche al codice penale, al codice di rito e ad altre disposizioni: la finalità è quella di assicurare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere inserendosi a pieno titolo nel quadro normativo e giurisprudenziale, che si è via via delineato nel tempo, a seguito degli interventi del Legislatore.

La Riforma si propone la finalità di accelerare i tempi della Giustizia per intervenire prontamente ed in sicurezza in casi di violenza e di inasprire le pene per molteplici categorie di reati, tra cui proprio la violenza sessuale ed i maltrattamenti in famiglia.

Scopriamo in questa guida che cosa è la Riforma Codice Rosso, che finalità ha e quali sono i 4 nuovi reati introdotti.

 

Priorità di trattazione dei procedimenti  e nel confronto tra P.M. e persona offesa

 

Tra le novità introdotte dalla Riforma Codice Rosso è previsto uno “sprint” per l’avvio del procedimento penale per alcuni reati: maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, con l’obiettivo principale di adottare più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime.

Inoltre, la polizia giudiziaria, una volta acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale.

Prima dell’entrata in vigore della Legge 69/2019, la comunicazione anche in forma orale al P.M. era prevista nei casi in cui le Forze dell’Ordine procedessero per reati di “particolare allarme sociale” quali: la guerra civile, l’associazione di tipo mafioso, la strage e l’omicidio.

In seguito all’entrata in vigore della Riforma Codice Rosso, la comunicazione in forma orale al P.M. è possibile anche per altri reati:

  • maltrattamenti contro familiari o conviventi;
  • violenza sessuale;
  • atti persecutori;
  • revenge porn;
  • atti sessuali con minorenni;
  • violenza sessuale di gruppo;
  • deformazione dell’aspetto di una persona mediante lesioni permanenti al viso;
  • corruzione di minorenne.

 

Il P.M., nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato.

Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell’interesse della persona offesa.

Inoltre, gli atti d’indagine delegati dal P.M. alla polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo.

La finalità della Riforma Codice Rosso è quella di garantire l’immediata instaurazione e la progressione del procedimento penale al fine di pervenire all’adozione di provvedimenti “protettivi o di non avvicinamento e di inibire ingiustificabili stasi procedimentali, che possano porre in pericolo la vita e l’incolumità fisica delle vittime di violenza domestica e di genere.

 

L’introduzione di quattro nuovi reati: nuove fattispecie di reato

La Riforma Codice Rosso introduce nel nostro ordinamento nuove fattispecie di reato sanzionando specifiche condotte, che precedentemente rientravano nell’alveo di ipotesi di reato più generiche e già esistenti

  • L’art. 387 bis c.p., Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Il nuovo art. 387 bis c.p. punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni l’autore della violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

  • L’art. 588 bis c.p., dedicato ai c.d. MATRIMONI FORZATI/COMBINATI

È punito, con la reclusione da 1 a 5 anni, chi, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile. La stessa pena si applica nel caso in cui l’autore del reato induca a contrarre matrimonio o unione civile una persona, approfittando delle condizioni di vulnerabilità psicofisica di quest’ultima.

  • L’art. 612 ter, volto a contrastare il fenomeno del c.d. REVENGE PORN

L’art. 612 ter del codice penale (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) sanziona coloro che diffondono immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso dei soggetti rappresentati. La pena è quella della reclusione da 1 a 6 anni, aumentata nel caso in cui l’autore del reato sia il coniuge, anche separato o divorziato, o da persona legata in passato da relazione affettiva alla persona offesa.

Con tale previsione normativa, la finalità del Legislatore è quella di scoraggiare la diffusione del materiale sessualmente esplicito a scopo di vendetta nei confronti dell’ex partner.

  • L’art. 583 quinquies, volto a sanzionare i casi di c.d. OMICIDIO DI IDENTITA’ (deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso).

La previsione normativa prevede la reclusione da 8 a 14 anni di coloro che cagionano lesioni personali ad altro soggetto, dalle quali deriva la deformazione o lo sfregio permanente del viso. La norma è stata introdotta in seguito al fenomeno delle lesioni procurate mediante il lancio di acido sul volto della persona offesa. La pena è dell’ergastolo se lo sfregio causa la morte. Per tale fattispecie di reato il legislatore ha stabilito che la condanna comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio.

 

Aumento delle pene, limitazione dei benefici processuali per il condannato

 

Come accennato in premessa, la Riforma Codice Rosso prevede l’inasprimento delle pene per tutti quei reati riconducibili al fenomeno della violenza di genere.

Per il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, punito prima della Riforma Codice Rosso con la reclusione da 2 a 6 anni, la pena viene elevata da 3 a 7 anni.

Inoltre, sono previste circostanze aggravanti se il reato viene commesso in presenza o in danno di minore, donna in stato di gravidanza o di persona disabile.

Il Legislatore ha previsto che il minore che assiste ai maltrattamenti (quindi, anche qualora lo stesso non sia direttamente oggetto dei maltrattamenti familiari), deve essere considerato persona offesa dal reato con la conseguente legittimazione a costituirsi parte civile nel processo penale vittima indiretta dei maltrattamenti.

La pena prevista per il delitto di atti persecutori è aumentata rispetto alla previgente normativa, che prevedeva una pena da 6 mesi a 5 anni di reclusione. Con la Riforma Codice Rosso la pena per il reato di stalking varia da un minimo di 1 anno di reclusione ad un massimo di 6 anni e 6 mesi.

Parimenti, per le pene per i reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo è stato previsto un innalzamento di pena sia nel minimo che nel massimo (di almeno un anno).

Anche gli incrementi di pena previsti dalle circostanze aggravanti di cui all’articolo 609 ter, applicabili ai delitti di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, sono inaspriti dal Legislatore.

Con l’entrata in vigore della Riforma Codice Rosso la sospensione condizionale è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di assistenza psicologica.

Gli oneri derivanti sono a carico del condannato. Si tratta di una novità prevista nel nostro ordinamento: il Legislatore prende atto della necessità di intervenire reprimendo condotte criminali, ma anche promuovendo la prevenzione a lungo termine.

 

Misure di prevenzione e sostegno alle vittime

La ratio sottesa alla Riforma del Codice Rosso risiede nella volontà di combattere il dilagare di violenze, maltrattamenti e femminicidi per scongiurare l’esito che viene riportato nelle cronache con cadenza quotidiana.

Tra le misure di prevenzione è stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con la finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di procedure di controllo, attraverso mezzi elettronici come il braccialetto elettronico.

Sempre in ottica preventiva, la Riforma dispone Corsi di formazione sui reati in discorso per gli esponenti delle Forze dell’Ordine [senza tuttavia destinare fondi pubblici a tale scopo].

Infine, quanto al sostegno delle vittime, la Riforma destina fondi pubblici agli orfani di crimini domestici, a sostegno del loro percorso scolastico ovvero dell’inserimento lavorativo.

 

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