Avvocato Brescia | La violazione degli obblighi di assistenza familiare ex artt. 570 e 570 bis del Codice Penale
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violazione assistenza familiare

La violazione degli obblighi di assistenza familiare ex artt. 570 e 570 bis del Codice Penale

La violazione degli obblighi di assistenza familiare è sanzionata in generale dall’art. 570 c.p. e, in particolare, dal neo-inserito art. 570bis c.p.

L’art. 570 del Codice Penale

Elemento oggettivo ed elemento soggettivo

L’art. 570 c.p. prende in considerazione tre diverse condotte delittuose:

1) l’abbandono del domicilio domestico o l’assunzione di altra condotta contraria all’ordine e alla morale delle famiglie, condotte che determinano la violazione dell’obbligo di assistenza inerente alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge (art. 570, primo comma). L’orientamento giurisprudenziale prevalente ha ritenuto la sussistenza del reato, nel caso in cui emerga la volontà di abbandonare il domicilio domestico in modo improvviso e definitivo, salvo che l’allontanamento sia giustificato fa gravi motivi [es. violenza domestica]

2) la malversazione o dilapidazione di beni del figlio minore o del coniuge da parte del genitore o dell’altro coniuge (art. 570, comma secondo, n. 1). Si tratta di una fattispecie che integra un’ipotesi di delitto lesivo di un bene giuridico c.d. misto: la famiglia e contestualmente anche il patrimonio.

Una specifica in caso di separazione: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la configurabilità del reato di malversazione di beni del figlio minore non è esclusa dalla circostanza che il soggetto attivo sia il genitore separato non affidatario”, ha precisato la Corte Suprema (cfr. Cassazione penale, sez. VI, 27/03/2008, n. 22401).

3) La mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza a discendenti minorenni, inabili al lavoro, agli ascendenti ovvero al coniuge (art. 570, comma secondo, n. 2). La giurisprudenza ha precisato che per «mezzi di sussistenza», debba intendersi ciò che è strettamente indispensabile all’esistenza, indipendentemente dalle condizioni sociali o di vita pregressa degli aventi diritto, come l’abitazione, i medicinali, i canoni per le utenze indispensabili, le spese per l’istruzione dei figli, il vestiario.

Non ogni inadempimento all’obbligo di corrispondere il mantenimento stabilito in sede civile integra la fattispecie penale. Deve essere un inadempimento grave, tale da aver generato uno stato di bisogno, consistente nell’aver rinunciato alle fondamentali esigenze di vita (mangiare, curarsi, vestirsi).

La ratio della norma è tutelare il familiare che viene a trovarsi in uno stato di bisogno perché privato dei mezzi di sussistenza a causa della condotta dolosa posta in essere dall’obbligato inadempiente.

Tali condotte hanno come comune denominatore l’esigenza di tutelare l’interesse di un soggetto ad essere assistito dai propri familiari sotto il profilo economico, fisico e morale.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la dottrina tradizionale ritiene necessaria la sussistenza del dolo, consistente nella volontà cosciente e libera e nell’intenzione di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa.

Procedibilità

La procedibilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare varia a seconda della specifica condotta contestata. Il reato è previsto a querela della persona offesa tranne nel caso di malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore e nel caso in cui il colpevole faccia mancare mezzi di sussistenza a un minore.

L’art. 570bis del Codice Penale

Introduzione: quando è entrato in vigore e perchè

Dal 6 aprile 2018 è entrato in vigore l’art. 570 bis del codice penale, introdotto dal Decreto Legislativo 1 marzo 2018 n. 21, recante attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale.

L’art. 570 bis c.p. ha esteso le pene previste dall’articolo 570 – reclusione fino a 12 mesi o la multa da 103 a 1.032 euro – al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

È stato abrogato l’articolo 12-sexies della legge sul divorzio (Legge n. 898/1970), che già estendeva al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno (divorzile) dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della medesima legge le pene previste dall’art. 570 del Codice Penale.

Il Legislatore ha lasciato aperte alcune lacune. Innanzitutto, ha omesso di stabilire in maniera puntuale se anche l’omissione del pagamento delle spese straordinarie integri o meno l’ipotesi di reato, per cui la questione è rimessa all’interpretazione giurisprudenziale.

Il Legislatore, inoltre, non ha espressamente previsto l’applicabilità del reato alle prescrizioni economiche in favore dei figli maggiorenni e non autonomi nati fuori dal matrimonio né fa alcun riferimento specifico ai casi di omissione dell’obbligo di mantenimento in ipotesi di coppie di fatto ed unioni civili. In ogni caso, estendendo a tale fattispecie giurisprudenza espressasi sul tema generale dell’estensione delle tutele previste per i figli nati in costanza di matrimonio anche e sempre ai figli nati da convivenza more uxorio, nonché dell’estensione delle tutele previste per i coniugi anche gli uniti civilmente, è la possibilità di salvaguardare i conviventi di fatto ex art. 570bis c.p. il tema a destare maggiori perplessità.

Differenze tra il 570bis ed il 570 c.p.

La prima differenza è che la sanzione penale si applica anche in caso di omesso versamento dell’assegno nei confronti del coniuge separato. Si tratta di un’ipotesi che non era prima prevista come reato in quanto l’articolo 570 fa riferimento solo al coniuge non separato.

La parte conclusiva dell’articolo 570 bis fa riferimento in maniera generica alla “violazione degli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”. Il che implica che il genitore obbligato si espone al rischio di sanzione penale anche in caso di omessa contribuzione economica in relazione alle spese straordinarie.

Altra differenza è che la sanzione penale ex art. 570bis c.p. è applicabile a prescindere dall’accertamento dello stato di bisogno. Pertanto, la sanzione penale discende in maniera consequenziale ed oggettiva all’omesso versamento dell’assegno, senza alcun accertamento in ordine allo stato di bisogno.

Casistica

La casistica giurisprudenziale riguarda per lo più la violazione di obblighi di natura economica di cui al secondo comma n. 2) dell’articolo 570 c.p., con particolare riferimento al mancato versamento del mantenimento nei confronti del coniuge o dei figli stabilito in sede di separazione legale.

L’art. 570, comma secondo, n. 2, c.p. prevede come soggetti passivi solo i figli minori o inabili al lavoro, sicché non integra tale ultimo reato la violazione dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni, non inabili al lavoro, anche se studenti (cfr. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 34270 del 7 settembre 2012). Ed in questa ipotesi può soccorrere proprio la nuova disposizione di cui all’art. 570bis c.p.