Avvocato Brescia | Violenza sessuale: si configura anche se l’inferiorità psichica o fisica è determinata da volontaria ubriachezza
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Violenza sessuale: si configura anche se l’inferiorità psichica o fisica è determinata da volontaria ubriachezza

Violenza sessuale: si configura anche se l’inferiorità psichica o fisica è determinata da volontaria ubriachezza

La Cass. Pen., Sez. III, sent. 16 dicembre 2022 n. 47670 ha apportato un interessante chiarimento sulla configurazione della violenza sessuale nel caso in cui l’inferiorità psichica o fisica sia conseguente alla volontaria assunzione di alcolici.

Cerchiamo di riassumere che cosa hanno stabilito i giudici della Suprema Corte, confermando un orientamento prevalente sul tema.

L’art. 609-bis c.p.

Per comprendere quali siano state le considerazioni espresse dai giudici di legittimità, rammentiamo anzitutto come la norma interessata dalla pronuncia della Cass. pen. sia l’art. 609-bis c.p., rubricato Violenza sessuale, secondo cui

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Il riferimento alla fattispecie ora in esame è evidentemente quello del secondo comma, punto 1), laddove si fa esplicito riferimento alla condizione di inferiorità che, per il legislatore, deve essere sussistente al momento dell’atto sessuale e che si può riferire non solamente alla condizione di minorazione o deficienza dovuta a patologie organiche o funzionali, quanto anche alla situazione di carenze affettive e familiari.

L’analisi della norma

Come ben evidente, la norma è finalizzata a tutelare la libertà sessuale, intesa come la libertà di autodeterminazione in ordine alla propria sfera sessuale e agli atti che la compongono.

I comportamenti che sono presi in considerazione in questa sede dal legislatore sono essenzialmente due:

  • la violenza sessuale per costrizione, tramite violenza, minaccia o abuso di autorità
  • la violenza per induzione, attuata attraverso l’abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o mediante inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Il concetto di atti sessuali

Per quanto concerne poi il concetto di atti sessuali che viene richiamato dalla norma, è oramai evidente che con tale termine debbano essere ricompresi tutti gli atti che coinvolgono la corporeità della persona offesa, realizzati con la coscienza e la volontà di compiere un atto che invade la sfera sessuale altrui in maniera non consenziente.

Con tale approccio interpretativo, pertanto, anche un bacio o un abbraccio, se non graditi, sono idonei a compromettere la libertà sessuale dell’individuo se dall’ipotesi esaminata emerge una compromissione indebita della sessualità del soggetto passivo.

Peraltro, è stato più volte ribadito come il consenso all’invasione della propria sfera sessuale deve perdurare per tutta la durata del rapporto sessuale e non solamente all’inizio dello stesso. Viene così a integrarsi il delitto in esame anche quando il consenso, ad esempio, è stato prestato solo originariamente ma è poi venuto meno, ad esempio a causa di un ripensamento o di un non gradimento delle modalità con cui il rapporto viene consumato.

La violenza sessuale per induzione

La violenza sessuale per induzione richiamata dalla norma, invece, fa riferimento all’abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima, da intendersi come la condotta di chi si approfitta delle particolari condizioni in cui si trova il soggetto passivo,.

Le condizioni di inferiorità psichica o fisica

Introdotti i concetti di base di cui sopra, si può dunque più facilmente procedere a osservare con maggiore puntualità quanto apportato dai giudici nella pronuncia in commento, per i quali ben rientrano tra le condizioni di inferiorità psichica o fisica, previste dall’art. 609-bis c.p., anche quelle che conseguono alla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti.

Per i giudici della Suprema Corte, infatti, anche in questi casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l’abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell’agente.