Avvocato Brescia | Decreti Covid, tutte le novità del mese di ottobre
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due lavoratori in ufficio

Decreti Covid, tutte le novità del mese di ottobre

Il mese di ottobre ha portato in dote una nuova schiera di decreti legge assunti per disciplinare le modalità di ingresso sui luoghi di lavoro da parte dei soggetti in possesso di certificazione verde, e la maggiore apertura al pubblico di alcune attività economiche, con particolare riferimento a quelle ricreative, culturali e sportive.

Valutato il ricco numero di novità già in applicazione da qualche giorno, val la pena riassumere sinteticamente quel che è stato deciso dall’esecutivo.

Green Pass per i lavoratori

Cominciamo dai decreti che stanno regolando il discusso Green Pass, la certificazione verde ottenibile dopo un vaccino o dopo un tampone con esito negativo, e che è essenziale per accedere al luogo di lavoro pubblico e privato.

I provvedimenti del governo, con decorrenza dallo scorso 15 ottobre 2021, stabiliscono che ogni amministrazione/azienda possa organizzare autonomamente i controlli del Green Pass, fermo restando il rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dPCM 12 ottobre 2021. Sono dunque ammessi controlli su ogni lavoratore o controlli a campione, preferibilmente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e con modalità che non determinino ritardi o code all’ingresso.

Le verifiche del possesso di un regolare Green Pass da parte del lavoratore potranno avvenire con l’apposita app “VerificaC19”, con l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, o ancora ricorrendo – per i datori di lavoro pubblici – alla Piattaforma nazionale DGC (Digital Green Certificate).

Si precisa inoltre che:

  • i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute potranno esibire un particolare certificato con apposito QR code. Nelle more della sua predisposizione, il lavoratore potrà trasmettere al medico dell’amministrazione lavorativa di appartenenza la documentazione sanitaria relativa;
  • chi ha diritto al Green Pass e ne sta attendendo il rilascio può accedere al luogo di lavoro esibendo i documenti rilasciati dalla struttura preposta (centro vaccinale, laboratorio di analisi, medici di medicina generale, ecc.) che attestano l’avvenuto tampone con esito negativo o l’avvenuta somministrazione del vaccino.

Cosa accade se si accede al luogo di lavoro senza Green Pass

Il lavoratore che non dispone di Green Pass non può accedere al luogo di lavoro ed è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio né alla contribuzione previdenziale. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e per un periodo non superiore ai 10 giorni (rinnovabili una sola volta).

Il datore di lavoro è poi tenuto a effettuare una segnalazione alla Prefettura affinché si proceda all’applicazione della sanzione amministrativa, compresa tra 600 e 1.500 euro, a cui aggiungere le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore. Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle norme sul Green Pass rischia invece una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

La riapertura delle attività culturali, sportive e ricreative

Il decreto legge del 7 ottobre recante “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali” apporta alcune modifiche al quadro normativo previgente, permettendo una maggiore apertura da parte delle attività di cui sopra.

In particolare, con decorrenza dallo scorso 11 ottobre 2021, per teatri, cinema e concerti, in zona bianca la capienza consentita passa al 100% di quella massima autorizzata, sia all’aperto che al chiuso, con accesso consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass. Per i musei viene eliminata la distanza interpersonale di un metro.

Per quanto riguarda il pubblico a eventi sportivi, la capienza consentita non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all’aperto, e al 60% al chiuso. Nelle discoteche, sale da ballo e locali assimilati la capienza non può invece essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all’aperto, e al 50% al chiuso. Nei locali al chiuso, inoltre, deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell’aria.

In zona gialla, invece, gli spettacoli aperti al pubblico nelle sale teatrali, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non sono abitualmente conviventi, sia per il personale. L’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti che sono muniti di una delle certificazioni verdi. In ogni caso, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata.

Nelle ipotesi di violazione delle regole sulla capienza e sul Green Pass nei settori di cui sopra, la chiusura della struttura si applica dalla seconda violazione.