Avvocato Brescia | DECRETO AGOSTO: le nuove misure disposte dal D.L. 104/2020 per lavoro, imprese e fisco
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DECRETO AGOSTO: le nuove misure disposte dal D.L. 104/2020 per lavoro, imprese e fisco

Per fronteggiare le conseguenze economiche del Covid-19, con il Decreto Agosto (DL 104/2020) il Governo ha disposto diverse misure urgenti al fine di sostenere famiglie ed imprese e rilanciare l’economia. Con il decreto vengono stanziati altri 25 miliardi di euro: ad oggi, dunque, le risorse complessive messe in campo per reagire alla crisi arrivano a 100 miliardi di euro (pari a 6 punti percentuali del PIL).

Nel complesso, il Decreto Agosto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 ed in vigore dal 15 agosto, è composto da 115 articoli che toccano svariati temi d’interesse: Lavoro, Salute, Scuola, Regioni, enti locali e sisma, Sostegno e rilancio dell’economia, Misure Fiscali, Disposizioni finali e copertura finanziaria.

In questa sede, prendiamo in esame le seguenti misure:

– Capitolo I (Disposizioni in materia di Lavoro);

– Capitolo VI (Sostegno e rilancio dell’economia);

– Capitolo VII (Misure fiscali).

Ecco, nel dettaglio, i provvedimenti su lavoro, imprese e fisco approvati dal Consiglio dei ministri.

 

Decreto Agosto: Capitolo I (Disposizioni in materia di Lavoro), artt. 1-26

In tema di lavoro, il Decreto Agosto introduce agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate nonché ulteriori specifiche indennità per determinati settori.

Vengono prorogate e potenziate alcune misure a sostegno dei lavoratori già previste nei precedenti provvedimenti.

I trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO), cassa integrazione in deroga (CIG) ed assegno ordinario previsti per l’emergenza Coronavirus vengono prolungati per un periodo massimo di 18 settimane complessive (da utilizzare tra il 13 luglio ed il 31 dicembre 2020).

Per beneficiare della Cassa Covid, è necessario presentare la domanda entro fine settembre 2020.

Per le aziende con sede nelle aree svantaggiate, è previsto uno sgravio del 30% sui contributi pensionistici. Tale misura è riferita al periodo compreso tra ottobre e dicembre 2020 in attesa di una prossima estensione sul lungo periodo attraverso nuovi provvedimenti.

Le imprese che non richiederanno l’estensione della cassa integrazione (o che hanno già fruito della Cassa Covid a maggio-giugno 2020) saranno esonerate dal versamento dei contributi previdenziali per 4 mesi al massimo (entro fine anno 2020). Anche le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato verranno escluse dal versamento dei contributi previdenziali (per 6 mesi al massimo a partire dall’assunzione).

L’esonero contributivo non è ancora operativo: bisognerà attendere l’approvazione da parte della Commissione UE.

 

Il divieto di licenziamento

Per i datori di lavoro che non hanno beneficiato integralmente dell’esonero dai contributi previdenziali o della cassa integrazione, resta il divieto di licenziamento (individuale e collettivo). Sono, oltretutto, sospese le procedure di licenziamento avviate dopo il 23 febbraio 2020.

Il divieto di licenziamento resterà in forza fino al 31 dicembre 2020. La durata minima del divieto varia al 15 novembre 2020 per le imprese che fruiscono interamente della Cassa Covid per 18 settimane consecutive (dal 13 luglio 2020).

Il divieto di licenziamento non si applica in caso di licenziamento dovuto a cessazione definitiva dell’attività aziendale (o fallimento) come pure in caso di personale impiegato in un appalto (riassunto dall’appaltatore subentrante), di accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale (con diritto a percepire la NASPI).

Restano esclusi dal divieto anche il recesso in prova, il licenziamento individuale del dirigente e quello per superamento del comporto.

Il datore di lavoro che ha licenziato per giustificato motivo oggettivo nel 2020 potrà revocare il licenziamento a patto che richieda la Cassa Covid dalla data di efficacia del licenziamento.

 

Indennità ai lavoratori stagionali, occasionali, autonomi

Viene riconosciuta un‘indennità pari a 1.000 euro per giugno e luglio ai lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali e dello spettacolo particolarmente colpiti dall’emergenza Covid-19, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020 e che non sono titolari di NASPI, pensione o di alcun rapporto di lavoro dipendente. L’indennità è riconosciuta anche a stagionali appartenenti a settori diversi dal turismo e stabilimenti termali alle stesse condizioni già descritte.

Ai lavoratori dipendenti stagionali, intermittenti, autonomi privi di Partita IVA che a causa dell’emergenza Covid hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o rapporto di lavoro spetterà un bonus di 600 euro per giugno e luglio 2020.

È stata prorogata di altri due mesi la NASPI e DIS-COLL con fruibilità scaduta tra il 1° maggio ed il 30 giugno 2020. È stata introdotta la Naspi volontaria: il governo ha messo in campo l’indennità di disoccupazione Naspi per coloro che intendono aderire ad un accordo collettivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.

 

Il Decreto Agosto proroga il Reddito di Emergenza

Per il mese di maggio 2020, il Decreto Agosto introduce una terza mensilità del Reddito di Emergenza, istituito dal Decreto Rilancio nel mese di maggio scorso. È rivolto ai nuclei familiari in difficoltà. È incompatibile con altri bonus e non spetta a chi è titolare di pensione diretta o indiretta (tranne che per l’assegno ordinario di invalidità INPS).

Viene erogato in base alla composizione del nucleo familiare ed all’Isee 2019 che deve risultare inferiore a 15.000 euro. La domanda per ottenerlo deve essere presentata entro il 15 ottobre 2020 per via telematica collegandosi al sito web dell’Inps oppure con il supporto di Caf e patronati.

 

Decreto Agosto: Capitolo VI (Sostegno e rilancio dell’economia), artt. 58-96

Il Decreto Agosto interviene ulteriormente e con maggior forza per sostenere i settori più colpiti e danneggiati come il turismo e la ristorazione ma non solo.

Oltre al potenziamento delle risorse stanziate per le imprese italiane (che riportiamo di seguito), verranno incentivati gli acquisti effettuati con sistemi di pagamento elettronici (piano cashless) attraverso il rimborso di una parte di tali acquisti con uno stanziamento previsto di 1,75 miliardi di euro per il 2021.

Aumentano di 500 milioni di euro gli incentivi statali per chi compra ed immatricola in Italia autovetture ecologiche, a basse emissioni di CO2.

 

Turismo, ristorazione e cultura

Il decreto prevede ulteriori fondi per i settori del turismo, ristorazione e cultura. In particolare, concede uno specifico stanziamento di 600 milioni di euro nel 2020 per le attività di ristorazione che hanno registrato una perdita di fatturato di almeno il 25% tra marzo e giugno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Potranno beneficiare di un contributo a fondo perduto (di 2.500 euro minimo) per l’acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana.

Aumenta di 265 milioni di euro per il 2020 il fondo per sostenere agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche.

I settori turismo e cultura vengono sostenuti anche a livello fiscale con:

– il credito d’imposta del 60% del canone di locazione, leasing o concessione;

– l’esonero dal pagamento della seconda rata IMU 2020 per determinate categorie di immobili (come immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali, categorie D, D2 e D3) e strutture ricettive purché i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività esercitate. Cinema e teatri sono esonerati dal versamento dell’IMU anche per il 2021 e 2022 ma tale misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Per il credito d’imposta del 65% legato alle spese di riqualificazione dei settori turistico-ricettivi sono stati stanziati 180 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

 

PMI

Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (nonché interventi a sostegno di imprese ed occupazione del Mezzogiorno ed enti del terzo settore) è stato rifinanziato con 7.8 miliardi di euro per il triennio 2023-2025.

L’obiettivo è favorire l’accesso al credito tramite la concessione di prestiti fino a 30 mila euro alle PMI con garanzia al 100% dello Stato.

Le piccole e medie imprese vengono ulteriormente sostenute con la proroga della moratoria su prestiti e mutui: slitta da 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 (al 31 marzo 2021 per le imprese del settore turistico).

 

Altri finanziamenti per sostenere e rilanciare l’economia

Ulteriori 500 milioni di euro vengono destinati a contributi a fondo perduto (contributo minimo di 1.000 euro per persone fisiche e 2.000 per soggetti diversi e massimo di 150.000 euro) in favore degli esercenti dei centri storici che abbiano subito a giugno 2020 un calo del fatturato rispetto a giugno 2019 inferiore ai due terzi.

Vediamo, in sintesi, quali sono le altre misure per sostenere e rilanciare l’economia:

– per il supporto delle imprese, sono stati stanziati 950 milioni per il Fondo Ipcei (in favore di  imprese che contribuiscono alla realizzazione di importanti progetti di interesse europeo), 64 milioni per la “nuova Sabatini”, 500 milioni per i contratti di sviluppo, 300 milioni per il Fondo di salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici d’interesse nazionale, 200 milioni per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa; 50 milioni destinati al voucher Innovation Manager per il 2021;

– 1,5 miliardi di euro saranno destinati al rafforzamento patrimoniale, rilancio e sviluppo di società controllate dallo Stato;

– con uno stanziamento complessivo di 200 milioni di euro verranno potenziate le risorse a sostegno di varie attività di trasporto.

 

Decreto Agosto: Capitolo VII (Misure fiscali), artt. 97-113

Abbiamo già trattato nei rispettivi paragrafi di agevolazioni fiscali nel mondo del lavoro, nel settore turistico e della ristorazione.

Con uno stanziamento di risorse pari a circa 6,5 miliardi di euro, il Decreto Agosto dispone svariate misure in campo fiscale per sostenere famiglie ed imprese.

Vengono, innanzitutto, riprogrammate le scadenze riferite ai versamenti contributivi e tributari sospesi in fase di lockdown.

Vediamo, in dettaglio, quali sono le misure fiscali introdotte con il decreto agosto.

 

Ulteriore rateizzazione per il versamento delle imposte

In attesa di una riforma fiscale, sono stati ulteriormente rateizzati i versamenti già sospesi (nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020) di imposte, tributi, contributi previdenziali ed assistenziali.

Si potrà versare il 50% del totale (senza interessi né sanzioni) in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 oppure tramite rateizzazione (fino a 4 rate di pari importo) iniziando a pagare la prima rata entro il 16 settembre (dunque, saldando entro il 16 dicembre 2020).

Il restante 50% verrà spalmato nel biennio 2021-2022. Si potrà versare il dovuto rateizzando fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo (senza applicazione di interessi e sanzioni) con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021 (con rateizzazione possibile, dunque, fino al 16 dicembre 2022).

 

Altre proroghe confermate

Le proroghe previste dal Decreto Agosto riguardano:

– i versamenti per i contribuenti forfettari e ISA (Indici sintetici di affidabilità) che abbiano subito un calo di almeno il 33% nel 1° semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La scadenza per il versamento della seconda o unica rata e dell’acconto Irap slitta al 30 aprile 2021 sia per le imposte sui redditi sia per l’IRAP (in riferimento al periodo di imposta 2020);

– per le cartelle di pagamento e gli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie (con scadenza tra l’8 marzo ed il 15 ottobre), il termine della sospensione dei versamenti viene spostato dal 31 agosto al 15 ottobre 2020. Cartelle di pagamento, avvisi di addebito, avvisi di accertamento, azioni cautelari ed esecutive, fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti slittano a metà ottobre. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 2020;

– per le attività di ristorazione e turismo particolarmente colpite dalla crisi per l’emergenza Covid, l’esonero dal pagamento della TOSAP (Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) e del COSAP (Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) viene prorogato al 31 dicembre 2020.

Resta invariata la super scadenza della Pace Fiscale al 10 dicembre 2020: il Decreto Agosto, dunque, non incide sui termini della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”.