Avvocato Brescia | Diritti e doveri di un coniuge
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Diritti e doveri di un coniuge

Il matrimonio – come sancito nel codice civile – impone precisi diritti e doveri dei coniugi, che assolvono a un principio fondamentale: il rapporto assolutamente paritetico tra loro.

In virtù del negozio giuridico, le parti assumono diversi obblighi:

  • fedeltà
  • assistenza materiale, economica e morale
  • coabitazione
  • contribuzione ai bisogni familiari

 

Diritti e doveri dei coniugi: la fedeltà

Il dovere di fedeltà significa non tradire la fiducia reciproca, ovvero il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra partner. Quindi proibisce di intrattenere rapporti sessuali con terzi e, in generale, obbliga a mantenere un atteggiamento collaborativo e leale nei confronti dell’intero gruppo familiare. Per stabilire la sua violazione non è necessaria la prova specifica di una relazione sessuale extraconiugale: è sufficiente l’esternazione di comportamenti tali da ledere l’unione. Si configura l’infedeltà anche laddove si intrattengano relazioni platoniche o virtuali (ad esempio in chat) o, comunque, in grado di mortificare in pubblico il/la compagno/a.

Normalmente, venir meno alla regola determina l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e rappresenta causa della separazione personale, addebitabile al coniuge responsabile (ex art. 2043 c.c.), sempre che non si accerti la mancanza di un nesso di causalità tra l’infedeltà e la crisi matrimoniale.

Non è possibile inserire nel procedimento di separazione ordinario una richiesta di risarcimento: a tal fine, è necessario fare un autonomo giudizio, nel quale, peraltro, non assume valore decisivo la pronuncia o meno dell’addebito di separazione a carico di una delle due parti. Il coniuge che commette tradimento in maniera stabile e ripetuta vedrà addebitarsi la separazione e perderà il diritto all’assegno di mantenimento, anche se ne ha bisogno.

Assistenza materiale, economica e morale

I coniugi sono tenuti ad aiutarsi reciprocamente nelle esigenze quotidiane di natura economica e affettiva. Il dovere di assistenza si sviluppa su tre piani fondamentali:

  • ASSISTENZA MATERIALE: attiene al concreto e fattivo aiuto da prestare nello studio, nel lavoro e in caso di malattia. Significa fornire cure durante la vecchiaia o la malattia ed, in caso di separazione, mantenere il partner qualora non sia economicamente indipendente;
  • ASSISTENZA ECONOMICA: riguarda il dovere di aiutare economicamente il coniuge quando ciò di rende necessario. Uno dei coniugi può, ad esempio, scegliere di dedicarsi interamente alla famiglia, prestando così un contributo che certamente può dirsi necessario, poiché l’attività domestica possiede pari dignità rispetto a quella lavorativa [purché non sia un pretesto per seguire esclusivamente gli hobby personali]. Non è d’altro canto idoneo delegare qualunque questione domestica all’altro coniuge, concentrandosi esclusivamente sulla propria carriera;
  • ASSISTENZA MORALE: indica il sostegno relativo alla sfera affettiva, psicologica e spirituale, nonché l’interessamento ai bisogni e alle aspettative altrui. Per fare un esempio, si consideri che il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali col coniuge, provocando oggettiva frustrazione e disagio e non di rado irreversibili danni sul piano dell’equilibrio psicofisico, costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner. Non è giustificato come reazione o ritorsione e legittima pienamente l’addebito.

 

Non rispettare il dovere di assistenza può integrare gli estremi del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (ex art. 570 c.p.).

Coabitazione

Nei diritti e doveri dei coniugi rientra anche la convivenza sotto lo stesso tetto. Lasciare casa unilateralmente senza l’altrui consenso e rifiutarsi di tornarvi è causa di addebito della separazione, salvo che non sia sorretto da giusta causa, ossia da situazioni di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza. Integrano una giusta causa di allontanamento una situazione di maltrattamenti in famiglia nonché la proposizione della domanda di separazione, annullamento o divorzio, poiché la pendenza del giudizio comporta di per sé l’intollerabilità della convivenza.

Per citare una casistica più di nicchia, si consideri che la Cassazione [sentenza 20.01.2006 n. 1202] ha definito giustificato l’allontanamento della moglie dati i frequenti litigi domestici con la suocera convivente con conseguente deterioramento dei rapporti sessuali col marito.

Se il coniuge si adegua all’allontanamento ingiustificato, omettendo di richiamare il coniuge allontanato, si realizza una situazione (separazione di fatto) che mantiene in vita gli obblighi di cui all’art. 143 c.c.

Contribuzione ai bisogni familiari

In relazione ai propri averi e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, i coniugi possono fissare la misura della contribuzione secondo percentuali differenti. Ignorarvi comporta delle conseguenze:

  • la possibilità di addebito della separazione;
  • la rilevanza penale della condotta ex art. 570 comma 2 n. c.p.

 

Rispettare la privacy fa sempre parte dei diritti e doveri dei coniugi, che non si espleta col solo divieto di frugare tra oggetti personali e controllare i rispettivi cellulari (neppure se questo serve per dimostrare i tradimenti al giudice), ma anche col rispettare la propria intimità e la propria libertà di persona.