Avvocato Brescia | DL 16 maggio 2020, n.33 / DPCM 17 maggio 2020 / Ordinanza n. 547 Regione Lombardia
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DL 16 maggio 2020, n.33 / DPCM 17 maggio 2020 / Ordinanza n. 547 Regione Lombardia

In questo focus di aggiornamento, analizziamo il nuovo DL 16 maggio 2020, il DPCM 17 maggio 2020 e l’Ordinanza n. 547 Regione Lombardia per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid.19.

Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) emanato il 17 maggio contiene Disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020, n. 19 e del DL 16 maggio 2020, n. 33, contenente ulteriori misure urgenti.

Il DPCM del 17 maggio 2020 è entrato in vigore dal 18 maggio scorso con efficacia fino al 14 giugno 2020: sostituisce le disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020.

Andiamo con ordine iniziando ad illustrare le principali misure del DL 16 maggio 2020, n.33.

 

DL 16 maggio 2020, n.33: tutti i punti del testo

Il Decreto Legge n.33 del 16 maggio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale contiene ulteriori misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel periodo compreso tra il 18 maggio ed il 31 luglio 2020.

Il documento detta una serie di prescrizioni relative, in particolare, a:

  • spostamenti all’interno del territorio regionale o tra regioni diverse;
  • ripresa delle attività economiche, produttive e sociali.

 

Spostamenti

Dal 18 maggio gli spostamenti sono liberi, senza limiti in Regione, salvo eventuali limitazioni disposte dallo Stato e dalle varie Regioni in riferimento a specifiche aree interessate da un aggravamento della situazione epidemiologica.

Per gli spostamenti tra diverse regioni, il DL 16 maggio 2020 n 33 dispone quanto segue:

  • fino al 2 giugno 2020: sono vietati gli spostamenti in una regione diversa o da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute, ferma restando la possibilità di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • dal 3 giugno 2020 via libera alla circolazione sul territorio nazionale, quindi agli spostamenti interregionali, salvo limitazioni da adottare esclusivamente con Dpcm ex art. 2 D.L. n. 19/2020, in riferimento a specifiche aree del territorio nazionale. In realtà, parrebbe che gli spostamenti saranno possibili solo fra Regioni con il medesimo livello di contagi. Si attendono maggiori informazioni sul punto;
  • le precedenti regole sono valide anche per gli spostamenti da e per l’estero. Potranno essere stabiliti eventuali limiti soltanto tramite provvedimenti statali anche in riferimento a specifici territori e Stati in base ai principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico.
  • a partire dal 3 giugno, è possibile spostarsi tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

 

Assembramenti, manifestazioni e simili, quarantena

Il decreto conferma il divieto generale di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le riunioni possono svolgersi rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 mt.

Eventi, manifestazioni, spettacoli culturali, fieristici, ludici e sportivi con presenza di pubblico, nonché convegni e congressi in luoghi pubblici o aperti al pubblico sono ammessi “ove ritenuto possibile in base all’andamento dei dati epidemiologici” secondo le modalità stabilite con Dpcm.

Se non è possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, i sindaci possono chiudere temporaneamente specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico.

Viene confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora finché non venga accertata la guarigione o il ricovero presso una struttura sanitaria a:

  • persone risultate positive al Covid-19;
  • soggetti sottoposti alla misura di quarantena precauzionale con provvedimento dell’autorità sanitaria in caso di contatti stretti con persone risultate positive al virus (ex art. 2 D.L. n. 19/2020).

Attività didattiche, economiche e produttive, funzioni religiose

Restano invariate le modalità di svolgimento e frequenza a distanza delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, università, corsi di formazione svolti da enti pubblici o privati secondo quanto stabilito ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 19/2020.

Dal 18 maggio, riprende gran parte delle attività economiche e produttive secondo quanto previsto dai protocolli o linee guida adottati dalle Regioni, in conformità con i protocolli o linee guida nazionali.

Per prevenire il rischio di contagio, le funzioni religiose con partecipazione di persone devono essere svolte rispettando i protocolli ad hoc (con tutte le misure idonee) sottoscritti dal Governo e dalle confessioni.

Nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, possono essere adottate eventuali limitazioni attraverso provvedimenti statali emanati in forma di Dpcm (ex art. 2 D.L. n. 19/2020) o dalle Regioni.

 

DPCM 17 maggio 2020: tutte le misure

Il DPCM del 17 maggio 2020, in vigore dal 18 maggio e con efficacia fino al 14 giugno 2020, contiene disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020, n. 19 e del più recente DL 16 maggio 2020, n. 33 che abbiamo appena illustrato.

Riportiamo i contenuti dei seguenti allegati al DPCM 17 maggio 2020:

  • n.10: Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico il 15 maggio 2020;
  • n.12: Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro condiviso fra Governo e parti sociali;
  • n.17: Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020.

Il decreto prevede misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale specificando che i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre superiore ai 37,5°C devono rimanere presso il proprio domicilio.

Vediamo schematicamente il contenuto di alcuni Protocolli.

 

Protocollo con la CEI circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo

Il Governo ha concordato dei protocolli operativi con i rappresentati delle confessioni religiose riconosciute, tra cui la CEI (Conferenza Episcopale Italiana) sicché fosse possibile garantire la ripresa delle celebrazioni liturgiche.

Tra le particolari misure che i luoghi di culto devono adottare ricordiamo:

  • è necessario individuare la capienza massima dell’edificio, pubblicata all’esterno della Chiesa, tenendo conto della distanza minima di sicurezza, che deve essere almeno di 1 metro laterale e frontale;
  • se possibile, per favorire un accesso ordinato, è consigliabile utilizzare più ingressi con le porte aperte, sicché si eviti che i fedeli possano toccare le maniglie;
  • non è possibile scambiarsi il segno della pace;
  • il celebrante può distribuire la Comunione ma senza venire a contatto con le mani dei fedeli;
  • evitare sussidi per i canti o di altro tipo.

 

Linee guida per le attività ludico ricreativi e centri estivi per bambini ed adoloscenti

Per cercare di offrire percorsi ricreativi a bambini ed adolescenti, di età compresa tra i 3 ed i 17 anni, privati della socialità a causa dell’emergenza e, per l’effetto, della didattica a distanza, il Governo ha cercato di delineare delle linee guida molto specifiche. I progetti socio-educativi devono, in particolare, rispettare le seguenti prescrizioni, tra cui ricordiamo:

  1. organizzazione in piccoli gruppi e di una pluralità di spazi diversi per lo svolgimento delle attività programmate;
  2. un rapporto numerico minimo tra operatori e bambini in relazione all’età (1 adulto ogni 5 bambini di età compresa dai 3 ai 5 anni; 1 adulto ogni 7 bambini di età compresa da 6 ad 11 anni; 1 adulto ogni 10 adolescenti);
  3. pulizia dei servizi igienici dopo ogni utilizzo e comunque disinfezione almeno giornaliera;
  4. situazione di arrivo e rientro a casa di bambini ed adolescenti con programmazione scaglionata per evitare assembramenti;
  5. verifica della temperatura e lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività.

 

Linee guida per ristorazione, piscine e palestre

Quanto al settore della ristorazione, citiamo alcune delle prescrizioni:

  1. potrà essere rilevata la temperatura corporea;
  2. è necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per clienti e personale anche in più punti del locale e, per evitare assembramenti;
  3. è privilegiato in ogni caso l’accesso tramite prenotazione;
  4. Il ristorante deve mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni;
  5. bisogna privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni;
  6. la consumazione a buffet non è consentita;
  7. bisogna favorire modalità di pagamento elettroniche;
  8. i clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo;
  9. al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici.

 

Palestre e piscine, infine, dovranno, tra le altre cose:

  1. redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazione;
  2. mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni;
  3. garantire la distanza interpersonale;
  4. comunicare ai propri clienti che tutti gli indumenti e gli oggetti personali devono essere posti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti, se possibile all’interno di sacchetti messi a disposizione della struttura.

 

Tutte le date di riapertura dal 25 maggio al 15 giugno 2020

Ecco, di seguito, il calendario previsto dal DPCM 17 maggio 2020 dal 25 maggio al 15 giugno 2020.

25 maggio

Riaprono centri e circoli sportivi pubblici e privati, piscine, palestre ed altre strutture presso cui svolgere attività sportiva e motoria. Sono consentite nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale evitando assembramenti. Le strutture dovranno essere riorganizzate in base alle misure da adottare secondo le linee guida a cura dell’Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, e di eventuali ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle province autonome (che potranno determinare anche una data diversa, anticipata o posticipata).

3 giugno

Torna la libertà di spostamento sia in Italia sia per chi arriva dall’estero, senza quarantene né giustificazioni.

Non saranno soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:

  • Stati membri dell’UE;
  • Stati facenti parte dell’accordo di Schengen;
  • Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
  • Andorra, Principato di Monaco;
  • Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Dal 3 al 15 giugno permane il divieto di spostamento da e per Stati e territori diversi da quelli suddetti, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. In tutti i casi, è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

15 giugno

Riaprono cinema e teatri, anche all’aperto, che dovranno rispettare tutte le specifiche misure di prevenzione e protezione, il distanziamento interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori sia per il personale. Il numero di spettatori non dovrà superare i 1.000 (per spettacoli all’aperto) e i 200 (per i luoghi chiusi, in ogni singola sala).

Regioni e province autonome possono stabilire date diverse per la ripresa di cinema e teatri.

Restano sospese tutte le attività nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso o all’aperto, fiere e congressi.

A decorrere dal 15 giugno, è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ricreative ed educative, ludiche al chiuso o all’aperto, con l’ausilio di operatori a cui verranno affidati in custodia. Il tutto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

 

Ordinanza n. 547 – 17 maggio 2020 di Regione Lombardia. Le differenze rispetto alla normativa nazionale

In data 17 maggio 2020, il presidente Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza n. 547, che integra le misure approvate dal DPCM del 17 maggio 2020.

Le disposizioni contenute nell’Ordinanza di Regione Lombardia sono valide dal 18 maggio al 31 maggio 2020. Riportiamo i punti salienti di questa Ordinanza.

A partire dal 18 maggio, è possibile spostarsi all’interno del territorio regionale senza più l’obbligo di autocertificazione. Sono consentiti anche gli spostamenti verso le seconde case o per raggiungere le proprie imbarcazioni. Le limitazioni alla navigazione lacuale e fluviale vengono eliminate.

 

Mascherine

Insieme all’obbligo di mantenere il distanziamento sociale, l’Ordinanza n. 547 di Regione Lombardia conferma l’obbligo di indossare mascherine o altro indumento a protezione di naso e bocca. Si è obbligati ad indossare la mascherina quando si esce da casa (anche all’aperto), ad eccezione di intense attività sportive o motorie.

La mascherina è obbligatoria per bambini da 6 anni in su.

I portatori di disabilità non compatibili con l’uso costante della mascherina non sono obbligati ad indossarla.

 

Attività economiche e produttive

Per i datori di lavoro, è previsto l’obbligo (fino al 31 maggio) di misurazione della temperatura di tutti i dipendenti. Dovranno comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento. Si raccomanda di scaricare e utilizzare l’app “AllertaLom” compilando il questionario “CercaCovid”.

La misurazione della temperatura dei clienti/utenti è generalmente raccomandata; è obbligatoria per l’accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo.

Nello specifico, l’Ordinanza Regionale n. 547 prevede la ripresa delle seguenti attività:

  • musei, ristoranti, bar, parrucchieri, estetiste e molte altre attività commerciali;
  • funzioni religiose;
  • esperienze formative di tirocinio anche in presenza;
  • attività fisica in centri e siti sportivi, solo per sport individuali all’aria aperta, con lezioni individuali o per gruppi fino a 4 persone;
  • attività di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree attrezzate;
  • svolgimento dei censimenti e dei piani di controllo della fauna selvatica (l.r. 26/1993).

Tutto questo nel pieno rispetto del distanziamento sociale, evitando assembramenti e nell’obbligo di sanificazione regolare dei locali.

Non sono ancora consentite le attività di palestre e piscine, neanche all’aperto.