Avvocato Brescia | Doveri e Diritti delle persone giuridiche – aggiornato con le novità del D.L. n. 23 dell’8 Aprile 2020
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Doveri e Diritti delle persone giuridiche – aggiornato con le novità del D.L. n. 23 dell’8 Aprile 2020

Il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 include misure per le imprese in tempi di emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali misure prevedono doveri e diritti delle persone giuridiche nel clima di contrasto e contenimento alla diffusione del Coronavirus.

Il più recente DPCM 1 aprile firmato dal Premier Conte proroga la chiusura delle attività, restrizioni e limitazioni per le misure di contenimento fino al 13 aprile 2020.

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità alle imprese, agevolazioni fiscali ed altre misure economiche sono state da ultimo annunciate nella conferenza stampa del Presidente del Consiglio Conte nella serata di Lunedì 6 aprile e successivamente normate nel D.L. n. 23 pubblicato nella giornata di ieri sulla Gazzetta Ufficiale.

Il termine dello stato di emergenza è stato fissato al 31 luglio 2020 dal Consiglio dei Ministri con possibilità di modularne l’applicazione in aumento o in diminuzione in base all’andamento epidemiologico del Coronavirus.

Per tutta la durata dell’emergenza coronavirus, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione (se necessarie per la pubblica utilità) con provvedimento del prefetto assunto dopo aver sentito le parti sociali interessate.

Scopriamo quali sono i doveri e i diritti delle imprese in tempi di Coronavirus.

 

Doveri e Diritti delle persone giuridiche in tempi di emergenza Covid-19

Più avanti descriveremo separatamente doveri e diritti delle persone giuridiche ovvero di imprese ed esercizi commerciali che dovranno attenersi alle misure di emergenza indicate dal Decreto Cura Italia n. 19 del 25 marzo 2020 entrato in vigore il 26 marzo scorso, integrato dal successivo D.L. n. 23 dell’8 aprile.

Tratteremo delle prescrizioni che le imprese dovranno adottare a tutela dei dipendenti, della Cassa integrazione straordinaria, della modalità di lavoro agile e smart working (da preferire, possibile in determinati settori).

L’insieme di misure disposte dal Decreto nazionale va distinto dalle ordinanze della Regione Lombardia.

In termini di attività produttive e commerciali, nel territorio della Regione Lombardia sono attualmente in vigore:

1) il DPCM dell’11 marzo 2020;

2) il DPCM del 25 marzo 2020;

3) le Ordinanze 514/2020, 515/2020 (per ulteriori 10 giorni) e 521/2020 della Regione Lombardia.

L’elenco delle attività sospese, chiuse o di cui è concessa l’apertura viene costantemente aggiornato in linea con l’evolversi dell’emergenza epidemiologica (elenco aggiornato al 9 aprile).

 

Ordinanza n. 521 – 4 aprile 2020: Regione Lombardia

Le disposizioni dell’Ordinanza n. 521 – 4 aprile 2020 producono i loro effetti dal 5 aprile al 13 aprile 2020.

Tale Ordinanza apporta modifiche alla precedente.

Oltre alle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, è consentito il commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio, fiori e piante (solo consegna a domicilio).

Gli esercizi commerciali al dettaglio di cui è consentita l’apertura devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani prima dell’ingresso. Si raccomanda la rilevazione della temperatura corporea con apposite strumentazioni a gestori di ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie.

I servizi di somministrazione di alimenti e bevande sono consentiti nell’ambito di strutture della Pubblica amministrazione, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione.

E’ vietato il commercio effettuato tramite distributori automatici e sono sospesi i mercati coperti, i mercati scoperti e le fiere.

Le attività professionali, scientifiche e tecniche (legali, contabili, di direzione aziendale, di consulenza gestionale, architettura, ingegneria, ricerca scientifica e sviluppo) devono essere svolte in modalità di lavoro agile ad eccezione di specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o soggetti a scadenza.

Restano sospese le attività di riparazione e manutenzione di computer e periferiche, telefoni, cordless e cellulari, altre apparecchiature per le comunicazioni, elettrodomestici ad eccezione di interventi necessari per le attività consentite, per servizi di pubblica utilità e urgenti per le abitazioni.

I concessionari di slot machines devono provvedere al blocco delle medesime mentre gli esercenti devono disattivare monitor e televisori di giochi.

L’accoglienza e permanenza degli ospiti negli alberghi e strutture simili resta sospesa. Tali strutture possono continuare il servizio con regolare esercizio dei servizi essenziali per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (isolamento pazienti, pernottamento di personale sanitario e volontari della Protezione Civile).

Nelle strutture ricettive è consentito il soggiorno a:

– personale in servizio;

– ospiti per motivi di lavoro o costretti a restare per cause di forza maggiore:

– personale viaggiante di mezzi di trasporto:

– soggetti entrati dall’estero e collocati nelle strutture secondo quanto disposto dall’Ordinanza del Ministero della Salute il 28 marzo 2020;

– soggetti con residenza anagrafica nelle stesse strutture;

– soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;

– soggetti che hanno stipulato, prima del 22 marzo 2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella stessa.

E’ consentita la prosecuzione dell’attività per alloggi a studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero.

 

Misure urgenti previste in ambito lavorativo

Il Decreto Cura Italia predispone la modalità di lavoro agile e smart working nei settori che lo consentono.

È stata limitata e ridotta la presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle attività indifferibili e dell’erogazione dei servizi essenziali (per cui è prevista la priorità del ricorso a modalità di lavoro agile).

Sono state limitate o sospese le procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati.

Sono esclusi da questa misura:

– i casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari, a distanza;

– la conclusione di procedure per cui risulti già conclusa la valutazione dei candidati;

– la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi.

Le attività consentite devono essere svolte previa adozione da parte del titolare o gestore di tutte le misure di sicurezza:

– rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

– evitare assembramenti di persone;

– protocolli di sicurezza anti-contagio che prevedono l’utilizzo di strumenti di protezione individuale come mascherine e guanti laddove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale.

 

Cassa integrazione Straordinaria Covid-19

La Cassa integrazione ed altre misure a sostegno delle imprese sono state già previste dal DPCM 1 marzo 2020 per i primi comuni delle zone rosse individuati.

Con l’estensione dell’epidemia in tutta Italia, il governo si accinge a varare nuove misure economiche tra cui l’ampliamento della cassa integrazione ad altri territori.

In conferenza stampa, Conte ha dichiarato di essere al lavoro per far sì che la Cassa Integrazione arrivi ai lavoratori entro il 15 aprile secondo l’accordo tra governo, sindacati e ABI (Associazione bancaria italiana). Le banche anticiperanno le somme (fino ad un massimo di 1.400 euro per il pagamento CIG) per poi essere rimborsate direttamente dall’INPS.

Per somme superiori a 1.400 euro, la banca integrerà la differenza una volta che avrà incassato le risorse extra dall’Inps entro 7 mesi al massimo.

Una volta che il datore di lavoro avrà presentato la domanda Cassa Integrazione Covid-19 all’INPS, il lavoratore sospeso dal lavoro a zero ore potrà compilare il modulo reperibile online e inviarlo in via telematica alla propria banca.

Nel modulo, viene specificato che il prestito di 1.400 euro si estinguerà nel momento in cui l’Inps effettuerà il versamento della CIG.

 

Doveri e Diritti delle persone giuridiche: il sostegno alle imprese

Passiamo alla sezione Diritti delle imprese. Cosa prevede il decreto Cura Italia a sostegno del motore economico del Paese?

Per imprenditori ed esercizi commerciali colpiti dalla grave crisi di liquidità si prevedono le seguenti misure:

Moratoria di mutui, finanziamenti e leasing che consente a piccole e medie imprese di sospendere le rate mensili fino al 30 settembre 2020. Hanno diritto alla moratoria imprese con sede in Italia ed esposizioni debitorie in bonis (ovvero senza posizioni debitorie deteriorate) al 17 marzo 2020. La richiesta può essere inviata anche tramite PEC corredata da autocertificazione ed è possibile richiedere la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale,

Moratoria di pagamento dell’affitto commerciale, ovvero un bonus per attività commerciali, di impresa e professionali. Attualmente, la norma riconosce un credito d’imposta del 60% soltanto alle locazioni di immobili classificati C1, quindi a negozi e botteghe. La maggioranza e i tecnici stanno discutendo su un’eventuale estensione agli immobili ad uso non abitativo (alberghi, capannoni, studi professionali, ecc.). La probabile aliquota del bonus e le imprese di riferimento verranno stabilite nei prossimi giorni sulla base delle risorse disponibili;

Sospensione di pagamenti e adempimenti fiscali più ampia (Agenzia delle Entrate, Inps, adempimenti tributari, ecc). Oltre alla già anticipata estensione alle scadenze di aprile e maggio (Iva trimestrale inclusa), tra le novità in arrivo ci sarebbe la sospensione degli avvisi bonari.

Non è stato disposto ancora nulla di ufficiale riguardo ai contratti con le finanziarie private.

 

Decreto n. 23 dell’8 aprile 2020: credito e liquidità alle imprese, misure urgenti

Il Decreto Legge pubblicato nella giornata di ieri dal Consiglio dei ministri introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese.

L’obiettivo è iniettare liquidità alle imprese per un importo complessivo di 750 miliardi di cui 350 miliardi già stanziati nel decreto “Cura Italia” e 400 miliardi previsti in questo nuovo decreto legge (200 miliardi per il mercato interno e 200 miliardi per l’export).

Il DPCM dell’8 aprile contiene misure di potenziamento del “golden power” per difendere gli asset nazionali, poteri speciali nei settori di giustizia e rilevanza strategica. Riguardo ai procedimenti civili e penali, le udienze sono state rinviate all’11 maggio.

In questa sede, concentriamo il nostro interesse sulle misure volte a dare credito e liquidità alle imprese, misure fiscali e contabili.

Le garanzie da parte dello Stato per circa 200 miliardi di euro sono concesse tramite la società SACE Simest del gruppo Cassa Depositi e Prestiti in favore di banche che effettueranno finanziamenti alle imprese in qualsiasi forma.

Tale garanzia coprirà il 70% o il 90% del finanziamento in base alle dimensioni dell’impresa. Tra le condizioni, si segnala l’impossibilità per l’impresa beneficiaria di distribuire dividendi nei successivi 12 mesi e la destinazione del finanziamento ad attività produttive in Italia.

Il Fondo di Garanzia, nello specifico, opererà su 3 principali filoni:

– 100% di garanzia per i prestiti fino a 25.000 euro senza alcuna valutazione del merito di credito;

– 100% di garanzia per prestiti fino a 800.000 euro con valutazione del merito di credito;

– 90% di garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro tenendo conto soltanto della situazione finanziaria prima della crisi.

L’erogazione di questi prestiti sarà pressoché immediata con la possibilità delle imprese di restituire le somme ottenute in 6 anni.

Vengono fortemente snellite le procedure burocratiche per accedere alle garanzie del Fondo.

Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le P.M.I. già ampliato dal decreto Cura Italia con 1,5 miliardi di euro. Ne aumenta la dotazione finanziaria e la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.

Gli impegni che fanno capo a SACE sono assunti per il 90% dallo Stato e per il 10% dalla società stessa.

 

DPCM dell’8 aprile 2020: misure fiscali e contabili

Il decreto 8 aprile 2020 prevede misure urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di imprese e lavoratori.

In particolare, vengono sospesi i versamenti di Iva, contributi e ritenute d’acconto per i mesi di aprile e maggio oltre a quelli già previsti dal decreto “Cura Italia”.

Il decreto sospende Iva, ritenute e contributi per chi registra un calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi inferiori ai 50 milioni e di almeno il 50% sopra questa soglia.

Per chi risiede nelle 5 città più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) vale la sospensione del versamento Iva per il calo del fatturato di almeno il 33% indipendentemente dalla soglia di fatturato dei 50 milioni.

La sospensione dei versamenti riguarda anche soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019.

I versamenti riprenderanno a giugno 2020 con possibilità di rateizzare in 5 rate.

Di seguito, le altre misure fiscali e contabili previste dal decreto 6 aprile 2020:

– Remissione per tutti i versamenti dovuti alle pubbliche amministrazioni con scadenza al 16 marzo 2020 (prorogati al 20 marzo dal decreto Cura Italia). Se i versamenti saranno eseguiti entro il 16 aprile non sono previsti interessi e sanzioni;

– L’invio della Certificazione Unica con scadenza 31 marzo viene prorogata al 30 aprile;

– Il credito d’imposta al 50% per spese di sanificazione degli ambienti di lavoro si estende all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, occhiali);

– L’Inps può rilasciare un Pin semplificato tramite identificazione telematica del richiedente posticipando la verifica con riconoscimento diretto al termine dell’emergenza Covid-19.

 

DPCM 8 aprile 2020: altre misure di sostegno alle imprese italiane

Il Decreto dell’8 aprile 2020 tutela imprese, professionisti, autonomi, artigiani e libera fino a 200 miliardi di risorse per potenziare l‘export per l’interesse strategico dell’economia nazionale.

Prevede anche una serie di misure volte ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, soprattutto riguardo alle imprese in equilibrio prima della crisi. Tra queste misure, il decreto disattiva le cause di scioglimento societario per perdita o riduzione del capitale sociale.

Altre misure riguardano disposizioni derogatorie sul fallimento, come quelle volte a sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e ad altre procedure basate sullo stato di insolvenza fin quando durerà l’emergenza Covid-19.

Viene, altresì, incrementato il “golden power” al fine di proteggere le imprese italiane da possibili “scalate ostili” da parte di investitori esteri. Il muro di protezione verrà esteso anche a specifici settori: finanziario, dell’energia, dei trasporti, dell’acqua, della sicurezza alimentare, dell’agricoltura.

 

Seguirà, infine, un terzo ed ultimo articolo, dedicato all’approfondimento delle sanzioni civili e penali applicabili ai trasgressori, siano essi persone fisiche o giuridiche.