Avvocato Brescia | DPCM 24 ottobre 2020
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DPCM 24 ottobre 2020

Il DPCM 24 ottobre 2020 firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 ottobre (GU Serie Generale n.265 del 25-10-2020) prevede nuove limitazioni. Le misure entrate in vigore il 26 ottobre avranno efficacia fino al 24 novembre 2020. Il testo contiene ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 25 maggio 2020, n. 35.

Le nuove misure urgenti per prevenire e contenere il contagio da Covid-19 in Italia impongono un ulteriore sacrificio alle attività di ristorazione e non solo. Le misure economiche annunciate hanno, non a caso, scatenato rivolte e proteste in varie città italiane.

Le attività maggiormente colpite sono: ristoranti, spettacolo, sport, palestre, piscine, centri benessere e termali, teatri, cinema, discoteche, sale da ballo.

Analizziamo il testo del DPCM 24 ottobre pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ritenuto necessario a seguito dell’incremento della diffusione dei contagi del Covid-19 che continuano a salire nel nostro Paese. Il nuovo decreto va a rafforzare le misure introdotte nel DPCM precedente introducendone di nuove.

 

DPCM 24 ottobre 2020: nuove limitazioni a specifiche attività d’impresa

Le nuove limitazioni del DPCM 24 ottobre 2020 riguardano le attività di ristorazione, piscine, palestre, centri benessere e termali, spettacoli aperti al pubblico (teatri, cinema, sale da concerto) anche in spazi all’aperto, discoteche, sale da ballo e locali assimilati (al chiuso e all’aperto).

Altre attività come quelle commerciali al dettaglio e servizi alla persona sono consentite a determinate condizioni che vedremo.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare e le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Vediamo quali sono, in dettaglio, le attività colpite da maggiori limitazioni.

 

Ristorazione

Sono le attività di ristorazione (art. 1, lett. ee) a risentire maggiormente delle limitazioni disposte dal DPCM 24 ottobre. Includono bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie.

Lo svolgimento di tali attività è consentito dalle 5.00 alle 18.00, tranne negli alberghi e nelle strutture ricettive che non avranno limiti di orario ma che dovranno svolgere il servizio soltanto ai propri clienti.

L’altra eccezione ai limiti di ristorazione riguarda alcuni esercizi. La ristorazione è consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande localizzati nelle aree di servizio di rifornimento carburante lungo le autostrade, ospedali, aeroporti a patto che venga garantito il rispetto del distanziamento interpersonale di un metro (art. 1, comma 9, lett. ff).

Per le attività di ristorazione soggette a limitazioni, il consumo al tavolo è consentito a massimo 4 persone (per ciascun tavolo) a meno che non si tratti di conviventi.

La consegna a domicilio è consentita se vengono rispettate le norme igienico-sanitarie nell’ambito dell’attività di confezionamento e trasporto. Stesso dicasi per le mense ed il catering continuativo su base contrattuale da svolgere nel pieno rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro. La ristorazione con asporto è consentita fino alle 24.00 con espresso divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Viene confermato l’obbligo, tanto per i locali pubblici ed aperti al pubblico quanto per gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello riportante il numero massimo di persone che possono accedere contemporaneamente, in base ai protocolli e linee guida vigenti (art. 1, comma 5).

Le Regioni e la Conferenza delle Regioni potranno adottare ulteriori protocolli o linee guida in coerenza con quelli nazionali e con i criteri dei protocolli elaborati dal Comitato tecnico-scientifico (allegato 10 del DPCM) allo scopo di prevenire o ridurre la diffusione del contagio da Covid-19.

 

Palestre, piscine, centri benessere e termali, spettacoli, sport

Il DPCM 24 ottobre 2020 sospende fino al 24 novembre 2020 le attività di palestre, piscine, centri benessere e centri termali (art. 1, c.9, lett. f) ad eccezione di quelli con presidio sanitario obbligatorio o che erogano prestazioni che rientrano nei livelli di assistenza essenziali.

Il DPCM dispone anche la sospensione di spettacoli aperti al pubblico (teatri, cinema, sale da concerto ed altri spazi all’aperto), nonché discoteche, sale da ballo e locali assimilati al chiuso ed all’aperto (art. 1, c.9, lett. m).

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Musei, luoghi di cultura e di culto restano, invece, aperti tenendo conto dei protocolli e linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e province autonome. Si terrà conto anche delle caratteristiche e dimensioni dei locali aperti al pubblico e dei flussi di visitatori per evitare assembramenti e nel pieno rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Sono stati sospesi gli eventi e le competizioni sportive (sport individuali e di squadra), anche l’attività dilettantistica di base e gli sport di contatto. È consentita l’attività sportiva all’aperto rispettando il distanziamento.

 

Altre attività commerciali, servizi e strutture ricettive

Alcune attività sono consentite a patto che vengano garantiti il distanziamento interpersonale di almeno un metro, le modalità di ingresso previste dai Protocolli o linee guida per la prevenzione o riduzione del rischio di contagio.

Quali sono queste attività?

Le attività consentite che devono garantire il rispetto dei protocolli e linee guida sono:

– le attività commerciali al dettaglio (art. 1, c.9, lett. dd) nel rispetto delle misure contenute nell’allegato 11 del DPCM;

– le strutture ricettive (art. 1, c.9, lett. nn) nel rispetto delle misure contenute nell’allegato 10 del DPCM;

– le attività di servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetiste, ecc. – art. 1, c.9, lett. gg) a patto che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente verificato la compatibilità dello svolgimento delle attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che vengano individuati ed adottati protocolli o linee guida conformi a quelli nazionali ed a criteri dei Protocolli elaborati dal CTS il 15 maggio 2020 (allegato 10). Sono consentite le attività di servizi alla persona già permesse dal DPCM del 26 aprile 2020 (come tintorie, lavanderie, servizi di pompe funebri e attività connesse).

Riguardo alle attività commerciali, ricordiamo quanto stabilisce l’ordinanza di Regione Lombardia n. 623 del 21 ottobre 2020: nelle giornate di sabato e domenica, viene disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali al dettaglio che si trovano all’interno dei centri commerciali. Tale disposizione esclude la vendita di generi alimentari, le attività di farmacie e parafarmacie ed altre categorie merceologiche.

 

Attività professionali

Riguardo alle attività professionali (art. 1, c.9, lett. ll) – a cui sono assimilabili le imprese artigiane – il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 raccomanda quanto segue:

– l’attuazione, ove possibile, della modalità di lavoro agile da svolgere a distanza o presso il proprio domicilio;

– l’incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti ed altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

– l’adozione dei protocolli di sicurezza anti-contagio e l’obbligo di usare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in conformità con le norme, protocolli e linee guida vigenti;

– l’adozione delle operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro o utilizzo di ammortizzatori sociali a tal scopo.

 

Autoscuole e scuole

Le autoscuole possono svolgere corsi, prove teoriche e pratiche, nonché corsi sui tachigrafi e per l’accesso alla professione di trasportatore.

Il DPCM stabilisce, però, che se la situazione epidemiologica del Covid-19 dovesse aggravarsi, il Ministro dei Trasporti in accordo con i Presidenti delle Regioni interessate possa sospendere temporaneamente le prove pratiche di guida prorogando i termini a chi non può sostenere tali prove (art. 1, c.9, lett. s).

Il DPCM chiede espressamente agli istituti scolastici secondari di secondo grado di incrementare il ricordo alla didattica digitale integrata per almeno il 75% e di modulare la gestione degli orari di ingresso ed uscita degli alunni anche con turni pomeridiani. Tutto questo per evitare orari di punta, soprattutto sui mezzi pubblici affollati.

 

Attività produttive

Riguardo alle attività produttive (art. 2) viene confermato che tutte le attività non soggette a specifiche ulteriori misure contenute nell’art. 2 del DPCM sono tenute a rispettare le disposizioni del protocollo di regolamentazione delle misure per contrastare e contenere la diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 (allegato 12), nei cantieri (allegato 13) e nei trasporti (sottoscritto il 20 marzo 2020, allegato 14).

 

Misure di ristoro per le attività soggette a restrizioni

Sono allo studio del Governo misure di ristoro per tutte le attività soggette a limitazioni e restrizioni. Tali misure, per cui si prevede uno stanziamento di 1,5/2 miliardi di euro, verranno inserite in un decreto legge che, a giorni, il CdM dovrà approvare.

Tra le misure di ristoro, come già previsto in precedenza, ritroviamo:

– sospensione dei versamenti fiscali e contributivi;

– indennità mensile una tantum;

– cassa integrazione;

– credito d’imposta per l’affitto del mese di novembre;

– reddito di emergenza;

– misure a sostegno della filiera agro-alimentare.

Secondo quanto ha annunciato il premier Giuseppe Conte, le misure di ristoro verranno accreditate direttamente sul conto corrente degli interessati tramite bonifico bancario dell’Agenzia delle Entrate.

 

 Misure generali per i cittadini

Di seguito, le misure confermate dal DPCM 24 ottobre 2020 per i cittadini:

– obbligo di avere sempre con sé le mascherine e di indossarle nei luoghi al chiuso diversi dalle proprie abitazioni e nei luoghi all’aperto tranne nei casi in cui l’isolamento da persone non conviventi sia garantito. È fortemente raccomandato l’uso delle mascherine nelle proprie abitazioni in presenza di persone non conviventi. Ad ogni modo, devono essere rispettati i protocolli e le linee guida anti-contagio stabiliti per le attività produttive, economiche, sociali, amministrative. Sono esclusi dall’obbligo di indossare la mascherina i bambini di età inferiore ai 6 anni, chi svolge attività sportiva e chi è affetto da patologie o disabilità incompatibili con l’utilizzo della mascherina;

– sono vietate sagre, fiere ed eventi simili;

– sospesi convegni, congressi, riunioni private e delle pubbliche amministrazioni, tranne quelli svolti da remoto;

– le manifestazioni pubbliche sono consentite soltanto nel rispetto delle distanze interpersonali ed in forma statica;

– è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi con mezzi privati o pubblici se non per necessità, esigenze lavorative o di studio, motivi di salute o per usufruire di servizi non sospesi;

– viene confermata la possibilità di chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani dopo le 21:00 per evitare che si creino assembramenti. È fatta salva la possibilità di accesso e deflusso alle abitazioni private ed agli esercizi commerciali che possono restare aperti;

– sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20, ingresso e transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato nei suddetti Stati e territori tranne nei casi di urgenza, esigenze di salute, lavorative, di studio o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Al Prefetto competente a livello territoriale spetta il compito di assicurare il rispetto delle misure previste dal DPCM e di monitorare l’attuazione delle altre misure da parte delle amministrazioni.