Avvocato Brescia | I doveri dei genitori nei confronti dei figli: la responsabilità genitoriale
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I doveri dei genitori nei confronti dei figli: la responsabilità genitoriale

I genitori esercitano la responsabilità genitoriale nei confronti dei propri figli, siano essi nati al di fuori oppure durante il matrimonio.

Il concetto di “responsabilità genitoriale” è abbastanza recente: solo con la riforma attuata dalla Legge 129/2012, il nostro codice civile ha abbandonato il concetto di “potestà” genitoriale, ancorato ad una visione arretrata del rapporto genitori-figli, focalizzato sulla posizione del genitore rispetto al figlio. La legge ha quindi accolto un fondamentale mutamento di prospettiva: il centro di interesse è rappresentato dal minore, non più soggetto ad un potere-dovere del genitore, ma titolare di diritti.

I genitori, in particolare, hanno il dovere di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli, nei limiti delle proprie rispettive sostanze patrimoniali nonché delle rispettive capacità di lavoro e professionale casalingo.

Affrontiamo singolarmente i doveri dei genitori.

1) DOVERE DI MANTENIMENTO = dovere di assicurare ai figli i mezzi necessari per la salute e il benessere, compatibilmente con il tenore di vita e con le condizioni economiche della famiglia.

È riconducibile non solo all’obbligo alimentare, ma anche all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, all’opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.

Non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, bensì con il raggiungimento dell’indipendenza economica ovvero quando il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso. Il dovere di mantenimento è necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico universitario e post-universitario del soggetto e alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e specializzazione (Cass. 06.11.2006 n. 23673).

Chiaro che, d’altro canto, così come il genitore ha il dovere di provvedere al sostentamento dei figli in linea con le loro aspirazioni, d’altro canto il figlio non deve abusare di siffatte opportunità: ai fini della concessione dell’assegno di mantenimento, rileva non soltanto la formale iscrizione all’università del figlio, ma anche l’effettività della frequenza e il profitto del rendimento (Cass. 30.08.1999 n.9109 )

2) DOVERE DI ISTRUZIONE = dovere di far frequentare al figlio la scuola dell’obbligo

Al termine della scuola dell’obbligo i genitori non possono costringere il figlio a proseguire gli studi né possono vietare al figlio che faccia richiesta di continuare il percorso scolastico, neanche accampando motivi di natura economica

I genitori devono assicurarsi dell’effettiva frequenza della scuola. L’obbligo non cessa al compimento dei 18 anni bensì permane fino al completamento degli studi e al conseguimento del relativo titolo.

La violazione di tale obbligo è penalmente sanzionato ex art. 731 c.p., che punisce l’inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori; copre anche l’istruzione media (norma penale in bianco). Il reato è configurabile anche a carico del genitore non affidatario.

GIUSTI MOTIVI che rendono NON PUNIBILE l’inadempimento dell’obbligo:

  • eccessiva distanza tra l’abitazione del minore e la scuola più vicina e la mancanza di servizi pubblici di trasporto;
  • mancanza assoluta di insegnanti;
  • lo stato di salute del minore o la sua incapacità fisica o psichica (es. grave malattia cardiaca);
  • inidoneità assoluta dei locali destinati a scuola, tali da poter influire negativamente anche sulla vita dei fanciulli
  1. C) DOVERE DI EDUCAZIONE = guidare i figli nella crescita intellettuale e morale

ASPETTI SPECIFICI riguardano:

  • l’educazione religiosa. Il genitore può manifestare liberamente la propria religione attraverso il culto, le pratiche, l’insegnamento, l’osservanza dei riti e anche modificare il proprio credo. È suo diritto allevare il figlio in conformità alle relative convinzioni religiose (art. 29 e 30 Cost.), sebbene contemperato dalla necessità di prendere atto della inclinazione naturale e aspirazione del minore (art. 147 c.c.). Per citare un esempio, non rispetta la personalità del minore la condotta del genitore che, convertitosi alla religione dei TESTIMONI DI GEOVA, avvia alla stessa pratica confessionale i figli, facendosi accompagnare nei suoi giri di propaganda presso le abitazioni private e facendoli partecipare con assiduità alle pratiche religiose;
  • l’educazione politica. Al pari dell’educazione religiosa, al figlio devono essere offerti modelli alternativi per consentirgli una scelta consapevole;
  • la scelta dell’attività lavorativa: è libera per il minore che abbia compiuto 16 anni;
  • La frequentazione di terze persone i genitori, da un lato, non possono imporre ai figli di frequentare terze persone, ma, dall’altro lato, possono impedire frequentazioni che possano rilevarsi pregiudizievoli (tenuto conto, ad esempio, della notevole differenza di età);
  • I rapporti sessuali. Il genitore può vietare rapporti sessuali ai figli minori di 14 anni.
  1. D) DOVERE DI ASSISTENZA MORALE

Il concetto richiama l’interessamento premuroso e sollecito che porta a provvedere direttamente ai

bisogni di una persona: i figli hanno diritto all’affetto, all’amore, ad una relazione piena di interscambi di natura affettiva nonché al sostegno opportuno per una crescita sana ed equilibrata.

VIOLAZIONE DEI DOVERI GENITORIALI E DECADENZA DALLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE

La violazione dei doveri genitoriali o l’abuso dei poteri riconosciuti ai genitori può fondare seri provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, emessi dal Tribunale per i Minorenni quando sia stato accertato un pregiudizio a danno dei figli minori.

Gli inadempimenti dei genitori possono assumere maggiore o minore gravità e riguardare sia tutti sia solo alcuni dei doveri genitoriali approfonditi. A seconda della gravità della situazione riscontrata dal Giudice minorile, la responsabilità genitoriale può essere limitata ovvero, nei casi più gravi, sospesa. Qualora il Giudice dichiari la decadenza dalla responsabilità genitoriale di solo uno dei genitori, chiaramente l’esercizio della responsabilità spetta in modo esclusivo all’altro genitore. Il Giudice minorile decide partendo da un unico e preciso scopo: proteggere il minore da ogni obiettivo pregiudizio.

I provvedimenti del Tribunale per i minorenni possono essere revocati in qualsiasi momento, laddove, a fronte di opportune verifiche, si escluda un pregiudizio per il minore.

Concludendo, si segnala un caso pratico curioso e di attualità: secondo la giurisprudenza, i genitori possono decidere di far seguire ai figli una DIETA VEGANA senza dover, per questo motivo, incorrere in una violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale. L’importante è che la dieta sia correttamente seguita secondo le indicazioni degli specialisti, in maniera tale da non creare alcun pregiudizio per la crescita del bambino [Trib. Min. Cagliari, 9.6.2017].