Avvocato Brescia | I nipoti non possono essere costretti a vedere i nonni
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I nipoti non possono essere costretti a vedere i nonni

I nipoti non possono essere costretti a vedere i nonni

I rapporti tra i nonni e i nipoti sono disciplinati nel nostro ordinamento dell’art. 317-bis del Codice civile, ove si prevede come gli ascendenti (i nonni) abbiano il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Una volta compiuti i 18 anni, invece, saranno i nipoti a scegliere e quando incontrare i nonni, non potendo essere costretti né da questi ultimi né dai genitori.

Ma dove può spingersi questo interesse dei nonni a vedere i nipoti, se questi non vogliono?

A fornire una risposta è la recente ordinanza n. 2881/2023 della Corte di Cassazione, con cui i giudici di legittimità hanno affermato che i bambini non possono essere costretti a vedere i nonni, poiché il diritto degli ascendenti non può prevalere sull’interesse dei minori, i quali non possono e non devono subire costrizioni. Si possono tutt’al più prevedere degli incontri mediati da consulenti, mediatori o servizi sociali, al fine di garantire il mantenimento di solidi legami con le famiglie dei genitori.

L’interesse primario del nipote

Nell’esame del caso, i giudici della Suprema Corte hanno sancito che il riconoscimento del diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni devono essere risolte alla luce del primario interesse del minore secondo un principio di carattere generale riconducibile agli artt. 2, 30 e 31 Cost., come la Corte Costituzionale ha più volte chiarito (ultima, in ordine di tempo, la sentenza n. 79/2022).

In altri termini, l’interesse superiore del minore deve costituire la considerazione determinante e, a seconda della propria natura e della gravità, può prevalere sull’interesse dei genitori o di altri familiari.

Ciò premesso, è altresì fuor di dubbio – proseguono i giudici – che il minore abbia un rilevante interesse a fruire di un legame relazionale ed affettivo con la linea articolata delle generazioni che, per il tramite dei propri genitori costituiscono la sua scaturigine.

Non si può però nemmeno escludere che in casi particolari si generino situazioni limite che esigono l’intervento giudiziale, quando non sia sufficiente il buon senso a far superare le frizioni fra gli adulti, allo scopo di assicurare il beneficio di una frequentazione fra nonni e nipoti di carattere biunivoco e capace di un reciproco arricchimento spirituale e affettivo.

I limiti dell’art. 317-bis cod.civ.

Rammentato ciò, i giudici della Suprema Corte sottolineano come il già ricordato art. 317-bis cod.civ. nel riconoscere agli ascendenti un diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni non attribuisce allo stesso un carattere incondizionato ma ne subordina l’esercizio e la tutela, a fronte di contestazioni o comportamenti ostativi di uno o entrambi i genitori, a una valutazione del giudice avente di mira l’esclusivo interesse del minore, ovvero la realizzazione di un progetto educativo e formativo che sia volto ad assicurare un sano sviluppo della personalità del minore, nell’ambito del quale possa trovare spazio anche la partecipazione attiva dei nonni, come espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote.

In questo scenario, prosegue poi l’ordinanza, non è il minore a doversi offrire per soddisfare il tornaconto dei nonni a frequentarlo, se non ne deriva un reale pregiudizio, ma è il nonno (il diritto del quale ex art. 317-bis cod.civ. vale nei confronti dei terzi, ma non dei nipoti) a doversi prestare a cooperare nella realizzazione del progetto educativo e formativo del minore, se e nella misura in cui questo suo coinvolgimento possa non solamente arricchire il suo patrimonio morale e spirituale, quanto anche contribuire all’interesse del nipote.

Il ruolo del giudice

Nel caso in cui la questione – come nella fattispecie in esame – giunga all’attenzione del tribunale, la Cassazione afferma dunque che il compito del giudice sarà quello di stabilire, rivolgendo la propria attenzione al superiore interesse del minore, se i rapporti non armonici (o conflittuali) fra gli adulti facenti parte della comunità parentale si possano comporre e come ciò debba avvenire.

In tale ambito, in una prospettiva che deve avere come costante obiettivo il superiore interesse del minore, occorrerà verificare se si possa attuare una cooperazione fra gli adulti partecipanti alla comunità parentale nella realizzazione del progetto educativo e formativo del nipote, determinare le concrete modalità di questa collaborazione, tenendo conto dei differenti ruoli educativi, e stabilire di conseguenza i sistemi più proficui di frequentazione e le più opportune modalità di organizzazione degli incontri.

Ora, concludono i giudici della Suprema Corte, occorre sottolineare come il carattere significativo del rapporto a cui si riferisce l’art. 317-bis cod.civ. non possa che derivare da una relazione positiva, gratificante e soddisfacente del nonno con il nipote ed implichi, di conseguenza, una spontaneità di relazione e non una coercizione.

Insomma, il mantenimento di rapporti significativi non può essere assicurato tramite la costrizione del nipote, mediante un’imposizione di una relazione sgradita e non voluta. In tali ipotesi, secondo la giurisprudenza europea la tutela del diritto dei nipoti dovrà essere assicurato individuando strumenti soft di modulazione delle relazioni che sappiano creare spontaneità (e dunque significatività) di relazione con i minori, piuttosto che imporre rapporti non desiderati.