Avvocato Brescia | Il contratto di comodato: oggetto, causa e durata
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Il contratto di comodato: oggetto, causa e durata

Con il contratto di comodato un soggetto (comodante) consegna ad un altro (comodatario) un bene (mobile o immobile) allo scopo di usufruirne per un tempo o uso determinato. Il comodatario ha l’obbligo di restituirlo al termine convenuto.

Si tratta di una forma molto diffusa di contratto in ambito sia privato sia commerciale.

Di regola, è gratuito seppure si possa, talvolta, ricorrere al comodato cosiddetto ‘oneroso’ o ‘modale‘. In tal caso, l’onere non deve riguardare il godimento della cosa e non deve essere consistente al punto tale da far decadere la natura tipica di questo contratto. Un corrispettivo elevato lo farebbe ricadere nello schema del contratto di affitto o locazione.

Il contratto di comodato d’uso si basa sulla fiducia e cortesia, pur trattandosi di una scelta contrattuale con effetti reali.

È una forma semplice di contratto ma, col tempo, potrebbe portare a conseguenze rilevanti a livello procedurale.

Facciamo un confronto con il contratto di affitto. Se, alla scadenza, il comodatario non intende restituire un bene immobile oggetto di comodato, il comodante dovrà avviare un giudizio ordinario per ottenerne la restituzione. Per il comodato, non si prevede una procedura rapida come nel caso di sfratto nel contratto di affitto.

Scopriamo come funziona, come avviene la registrazione, diritti ed obblighi, cosa succede in caso di immobile in comodato adibito a casa familiare se i coniugi si separano.

Contratto di comodato nel Codice Civile

Il contratto di comodato è disciplinato dagli artt. 1803 e successivi del Codice Civile.

Nello specifico, il LIBRO IV (Delle obbligazioni), TITOLO III (Dei singoli contratti), CAPO XIV (Del comodato) contiene gli articoli dal 1803 al 1812 c.c.

L’art. 1803 chiarisce la nozione di comodato, mentre gli articoli successivi stabiliscono:

– le obbligazioni a carico del comodatario (art. 1804);

– l’ipotesi del perimento della cosa (art. 1805), la stima (art. 1806), il deterioramento per effetto dell’uso (art. 1807);

– le spese per l’uso della cosa e spese straordinarie (art. 1808);

– la restituzione (art. 1809);

– l’ipotesi del comodato senza determinazione di durata (art. 1810);

– la morte del comodatario (art. 1811);

– i danni al comodatario per vizi della cosa (art. 1812).

Approfondiamo.

Le obbligazioni del comodatario (art. 1804 c.c.)

Per colui che prende in consegna il bene (comodatario), l’art. 1804 del Codice Civile dispone specifiche obbligazioni:

– deve custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (impegno tipico dell’uomo medio);

– può usufruirne soltanto per l’uso stabilito nel contratto o secondo la natura del bene;

– non può concedere a terzi il godimento della cosa senza il consenso del comodante.

Il mancato adempimento dei suddetti obblighi dà diritto al comodante di chiedere l’immediata restituzione del bene concesso in comodato oltre al risarcimento del danno.

Perimento della cosa, stima, deterioramento per effetto dell’uso, vizi (artt. 1805, 1806, 1807, 1812 c.c.)

Chi riceve il bene in comodato deve sapere che è responsabile in caso di perimento della cosa in determinate condizioni (se, per un caso fortuito, poteva sottrarla al danno sostituendola con la cosa propria o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito salvare la propria). Lo stabilisce l’art. 1805.

Lo stesso articolo specifica, oltretutto, che il comodatario è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile se non riesce a provare che il bene sarebbe perito anche se non l’avesse impiegato per l’uso diverso o il tempo più lungo rispetto a quello consentito.

L’art 1806 conferma il concetto secondo cui “se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario anche se avvenuto per causa a lui non imputabile”.

Il comodatario non è, invece, responsabile del normale deterioramento subito dal bene per effetto dell’uso e non per sua colpa (art. 1807).

Al contrario, se il bene oggetto di comodato presenta vizi tali da arrecare danno al comodatario, il proprietario è tenuto al risarcimento se, pur essendo a conoscenza dei vizi, non ha informato il comodatario (art. 1812).

Spese per l’uso del bene e spese straordinarie (art. 1808 c.c.)

L’art. 1808 stabilisce che il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per usufruire del bene nel periodo di comodato.

Ha, però, diritto al rimborso delle spese straordinarie (necessarie ed urgenti) che ha dovuto sostenere per conservare il bene.

La sentenza n. 18063/2018 della Cassazione ha stabilito che nel caso in cui il comodatario, per utilizzare la cosa, debba sostenere spese di manutenzione anche straordinarie, può scegliere liberamente se pagare o meno. Se, però, decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, di conseguenza, pretenderne il rimborso dal comodante.

Restituzione (art. 1809 c.c.)

La delicata questione della restituzione del bene dato in comodato viene disciplinata dall’art. 1809 del Codice Civile.

Si stabilisce, innanzitutto, che il comodatario ha l’obbligo di restituire il bene alla scadenza del termine convenuto oppure, in mancanza di un termine, una volta che se ne è servito in conformità del contratto di comodato.

In particolare, specifica che se durante il termine convenuto (o prima che il comodatario abbia cessato di usufruire della cosa) sopravviene un bisogno imprevisto o urgente del comodante, quest’ultimo ha diritto alla restituzione immediata del bene.

Resta inteso che il comodatario può restituire il bene in qualsiasi momento.

Contratto di comodato senza determinazione di durata (art. 1810 c.c.)

Può capitare che il contratto di comodato non preveda un termine preciso o che tale termine non risulti dall’utilizzo a cui il bene è destinato. In questo caso, secondo quanto stabilisce l’art. 1810, il comodatario deve restituirlo non appena il comodante lo richiede.

Nel caso in cui non viene pattuito un termine né la durata si può desumere dall’uso a cui la cosa è destinata, siamo in presenza di un comodato “precario”.

Morte del comodatario (art. 1811 c.c.)

Nel caso in cui sopraggiungesse la morte del comodatario, il proprietario del bene, nonostante sia stato stabilito un termine nel contratto non ancora scaduto, può esigere dagli eredi l’immediata restituzione del bene. Così dispone l’art. 1811 del Codice Civile.

Contratto di comodato: sintesi delle caratteristiche

Dopo aver esaminato, uno ad uno, gli articoli del Codice Civile che disciplinano il comodato, riassumiamo le caratteristiche tipiche di questo tipo di contratto:

carattere gratuito (un eventuale corrispettivo deve essere giustificato solo da un mero rimborso di spese, altrimenti diventa reddito);

carattere reale (il contratto si perfeziona con la consegna del bene);

natura bilaterale imperfetta in quanto, di regola, si prevedono obblighi solo a carico del comodatario, mentre l’obbligo del comodante di risarcire il danno in caso di vizi della cosa è un’obbligazione eventuale;

consegna di un bene mobile o immobile oggetto di comodato con una specifica destinazione d’uso;

durata temporanea del godimento del bene con obbligo di restituzione.

Comodato d’uso nelle attività professionali: vantaggi

Spesso, chi svolge un’attività professionale ricorre al contratto di comodato d’uso. È il caso, ad esempio, di un libero professionista che usa un automezzo concesso in comodato da un genitore.

In tal caso, si può usufruire di un bene senza doverlo rilevare tra i cosiddetti ‘beni strumentali’ in quanto non è previsto un corrispettivo essendo il contratto gratuito.

L’altro vantaggio per il libero professionista è che le spese sostenute per l’uso e la gestione del bene sono deducibili ai fini della dichiarazione dei redditi.

Forma e registrazione del contratto

Per il contratto di comodato non è richiesta la forma scritta se non a scopo probatorio né più né meno come la consegna del bene per cui non è prevista una forma solenne.

Il comodato, infatti, non rientra tra le fattispecie previste dall’art. 1350 del Codice civile (“Contratti che devono farsi per iscritto“). Può essere, dunque, verbale e non soggetto ad obbligo di registrazione.

Ad ogni modo, soprattutto in caso di uso commerciale o industriale, è preferibile redigere il contratto per iscritto conoscendo a priori diritti ed obblighi delle parti. Questo per avere una maggiore tutela, evitare eventuali contenziosi ed avere una data certa.

Il contratto di comodato scritto va registrato presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate: è necessario consegnare tre copie del contratto firmate in originale (una copia per l’ufficio ed una copia per ciascuna delle parti). Per la registrazione, bisogna presentare il modello 69 compilato e firmato.

Il contratto di comodato (beni mobili e immobili) è soggetto al versamento dell’imposta di registro fissa pari a 200 euro, oltreche al pagamento di una marca da bollo di importo variabile a seconda delle righe e/o delle pagine del contratto.

La registrazione deve avvenire entro 20 giorni dalla data dell’atto (scrittura privata non autenticata), entro 30 giorni (in caso di atto notarile) o entro 60 giorni (se redatto all’estero).

Immobile in comodato adibito a casa familiare in caso di separazione: sentenza n. 20448/2014 della Cassazione Civile a Sezioni Unite

Segnaliamo un particolare caso di immobile in comodato adibito a casa familiare affrontato dalle Sezioni Unite della Cassazione.

In caso di separazione, quali sono le conseguenze?

La sentenza 29 settembre 2014, n. 20448 della Corte di Cassazione ha detto no alla restituzione dell’immobile in un caso di comodato senza previsione di termine, destinato a casa familiare.

Il caso preso in esame riguardava la situazione tipica in cui un genitore proprietario concede un immobile al figlio. Dopo alcuni anni, la coppia si separa: l’interesse del proprietario e del coniuge assegnatario (la nuora) a cui è stato assegnato l’immobile per tutelare i tre figli alla conservazione dell’habitat domestico entrano in conflitto.

Il proprietario ha fatto ricorso contro figlio e nuora per la restituzione dell’immobile. Sosteneva che il comodato fosse a titolo gratuito e senza determinazione di tempo; dunque la sua richiesta di restituzione dell’immobile (art. 1810 c.c.) era legittima.

Il Tribunale di Nardo ha respinto il ricorso come pure la Corte d’Appello di Bari.

Il ‘caso’ è stato rimesso, infine, alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, partendo dalla causa in concreto del comodato – la destinazione a casa familiare – hanno statuito un importantissimo principio, ancor oggi fondamentale in tale materia. Nel caso esaminato dalla Corte, infatti, la casa era stata concessa in comodato d’uso ai coniugi e risultava evidente che il fine del comodato fosse quello di permettere il regolare svolgimento della vita familiare.

Tale destinazione, secondo i giudici del merito e della Suprema Corte, non viene meno a seguito della separazione dei coniugi, se nella casa familiare restano la moglie ed i figli a carico.

Di conseguenza, anche in caso di separazione o divorzio, il godimento dell’immobile in comodato spetta al coniuge affidatario, il quale continua a godere del bene immobile per sé e per i figli presso di Lei/Lui collocati, a meno che non sopraggiunga un urgente ed imprevisto bisogno del comodante (art. 1809 c.c.).

Nel caso di specie, affrontato dalle Sezioni Unite della Cassazione, il ricorso del ricorrente veniva respinto proprio perché non era stato formulato sulla base di un improvviso stato di bisogno, bensì su una semplice richiesta di restituzione ex art. 1810 c.c.