Avvocato Brescia | Il dovere di mantenimento dei nonni nei confronti dei nipoti
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avvocatobrescia - ottobre3

Il dovere di mantenimento dei nonni nei confronti dei nipoti

I nonni hanno il dovere di mantenere i nipoti? L’art. 316 bis c.c. disciplina un aspetto di particolare importanza per ciò che concerne il campo del diritto di famiglia: l’obbligo al mantenimento dei nipoti da parte degli ascendenti. Ma quando i nonni devono contribuire al mantenimento dei nipoti? Scopriamolo in questa guida.

 

Dovere di mantenimento dei nonni nei confronti dei nipoti: fonti normative

L’obbligo dei nonni di contribuire al mantenimento dei nipoti è previsto dalla disciplina codicistica in via sussidiaria, qualora i genitori non siano in grado di provvedere per ragioni economiche al mantenimento dei propri figli.

Infatti, l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli grava principalmente sui genitori, anche in caso di figli nati fuori dal matrimonio.

Leggendo con attenzione gli articoli 315 bis e 316 bis del Codice civile si intuisce che l’obbligo di mantenimento dei nonni nei confronti dei nipoti è possibile e doveroso solo laddove si configurino fattispecie aventi i requisiti prescritti dalla disposizione normativa.

L’art. 315 bis c.c. recita: “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni“.

Il successivo articolo 316 bis c.c. chiarisce che “i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.

Pertanto, se i genitori non possono ottemperare gli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli, l’obbligo a carico dei nonni (sia materni che paterni) è quello di “fornire ai genitori” i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri verso i figli.

Dalla lettura attenta dei due articoli, si comprende che si tratta di un’obbligazione sussidiaria e indiretta che sorge solo quando i genitori non abbiano mezzi sufficienti.

 

Dovere di mantenimento dei nonni nei confronti dei nipoti: presupposti

È opportuno analizzare quali sono i casi in cui si configura il presupposto necessario affinché si possa pretendere dai nonni il mantenimento del nipote.

Tali casi si sostanziano nell’impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento dei figli da parte dei genitori.

A tale proposito richiamiamo la sentenza del Tribunale di Parma 13 maggio 2014: l’inadempimento dipende dalla mancanza di disponibilità finanziaria (ad esempio, per omissione volontaria da parte di entrambi i genitori, per disoccupazione o assenza di ogni risorsa economica).

I presupposti per poter ottenere un provvedimento di contribuzione a carico dei nonni sono ben spiegati e chiariti dalla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 10419 del 2 maggio 2018, la quale, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto da una madre, che aveva agito in primo grado per ottenere la corresponsione degli alimenti a carico dei nonni, dichiara non sussistere i presupposti per il riconoscimento di un obbligo posto a carico dei nonni paterni, essendo il coniuge richiedente (la mamma) in grado di provvedere da solo al mantenimento dei figli.

In sintesi, l’obbligo di mantenimento dei nonni nei confronti dei nipoti sussiste solo nei seguenti casi:

  • omissione volontaria di entrambi i genitori o uno di essi e l’altro non abbia disponibilità economica;
  • mancanza in capo ai genitori ogni risorsa economica;
  • impossibilità oggettiva al mantenimento della prole da parte dei genitori.

Già in passato la Corte di Cassazione aveva ribadito più volte che l’obbligo di mantenimento da parte dei nonni è sussidiario e sussistente solo laddove ricorrano i presupposti sopra richiamati.

 

Dovere di mantenimento dei nonni nei confronti dei nipoti: Onere della prova

Interessante, a tale proposito, è la lettura attenta della Sentenza n. 941/2017 del Tribunale di Lecce, il quale ha precisato che il decreto che impone l’obbligo di mantenimento dei nonni nei confronti dei nipoti può essere revocato anche se i genitori trovano un lavoro saltuario.

Nel caso di specie, stante l’indisponibilità economica dei genitori, la nonna era tenuta a corrispondere una somma per il mantenimento dei nipoti.

Ma, riuscendo a dimostrare che i genitori, oltre a percepire l’indennità di disoccupazione, riuscivano ad incassare qualche entrata extra da lavoretti saltuari, la nonna è stata esonerata dall’obbligo di mantenimento nei confronti dei nipoti.

I genitori hanno cercato di obiettare che si trattava di entrate di esiguo importo derivanti da lavoretti saltuari, ma i giudici hanno confermato l’obbligo di mantenimento della prole, ricordando, a tale proposito, che esso ricade sui nonni solo in via sussidiaria.

L’art. 316 bis, ultimo comma, sancisce che “le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento”.

È onere di chi agisce in giudizio fornire la prova del sopraggiungere di circostanze tali da doverne giustificare la modifica o la revoca, con conseguente obbligo di contribuzione a carico dei genitori, cui spetta l’obbligo primario e integrale (cfr. articolo 147 Cod. civ.).

 

Dovere mantenimento nonni nei confronti dei nipoti: come procedere e quantificazione dell’assegno

Da un punto di vista processuale, il procedimento da seguire per ottenere il mantenimento dei nonni nei confronti dei nipoti è quello disciplinato nell’attuale articolo 316-bis del codice civile (come riformato dalla legge 219/2012).

Si tratta di un procedimento di tipo monitorio assimilabile a quello per ottenere un decreto ingiuntivo.

Questo procedimento può essere azionato da un parente o dal figlio maggiorenne stesso, se non autonomamente autosufficiente.

Come sancito dalla Suprema Corte della Cass. civ. Sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 26814, la competenza per materia per il suddetto procedimento monitorio previsto nell’art. 316-bis del codice civile spetta al giudice ordinario.

Il decreto emesso dal Presidente del tribunale costituisce titolo esecutivo.

Inoltre, l’art. 316 bis precisa quanto segue: “il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di 20 giorni dalla notifica”.

Pertanto, in tema di concorso degli ascendenti nel mantenimento dei nipoti, l’opposizione è esperibile nel termine di venti giorni, con le forme previste per l’opposizione a decreto ingiuntivo in quanto applicabili.

Per quanto concerne il quantum debeatur, la misura dell’importo dell’assegno non è uguale per tutti, ma è in proporzione alle condizioni economiche dei nonni.

 

Caso di specie: Sentenza Cass. Civ. 2 maggio 2018 n. 10419: Conclusioni

Una mamma separata, prossima al divorzio, conviene in giudizio i nonni paterni dei suoi figli minori per la corresponsione degli alimenti in favore di questi ultimi, ai sensi dell’art. 433 cod. civ., nella misura di Euro 700,00 mensili a far data da luglio 2008.

Da diversi mesi, l’ex marito e padre dei figli non versa più gli alimenti per i figli, secondo quanto impostogli dal giudice.

Dopo averlo denunciato e tentato il pignoramento nei suoi confronti, la mamma non ottiene i risultati auspicati.

A questo punto la donna decide di convenire in giudizio gli ex suoceri.

La pronuncia della Suprema Corte (Cass. civ., sez. VI, 02-05-2018, n. 10419) sancisce che l’obbligo di mantenimento della prole spetta integralmente ai genitori.

Solo nel caso in cui questi non vi provvedano (come nell’ipotesi del padre disinteressato) scatta l’obbligazione degli ascendenti: obbligazione sussidiaria e indiretta, legata allo stato di bisogno dei nipoti.

Nel caso di specie la mamma può chiedere ai nonni paterni gli alimenti per i nipoti solo a condizione che dimostri:

  • che i figli vivono in uno stato precario, a rischio per la loro stessa salute,
  • l’incapacità di entrambi i genitori a provvedere alle esigenze primarie dei figli,
  • che i nonni hanno la possibilità di far fronte al mantenimento nei confronti dei nipoti.

In conclusione, la Suprema Corte ricorda che l’obbligo di mantenimento dei figli minori spetta ai genitori.

Nel caso in cui uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro.

Pertanto, agli ascendenti (ai nonni paterni) non ci si può rivolgere per il solo fatto che uno dei due genitori non versa il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore, in questo caso la mamma, è in grado di mantenerli.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità”.

 

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