Avvocato Brescia | Il Ricongiungimento familiare
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Il Ricongiungimento familiare

Il cittadino di un Paese extra UE, che soggiorna regolarmente in Italia, può ottenere il Ricongiungimento familiare. Può richiedere l’ingresso ed il permesso di soggiorno dei parenti più stretti secondo determinati limiti e modalità allo scopo di ricreare il nucleo familiare.

Approfondiamo l’argomento citando, innanzitutto, il principio comunitario su cui si basano le norme di riferimento italiane.

Per quali familiari è ammesso il ricongiungimento? Chi può richiederlo?

Quali sono i requisiti necessari, la procedura, i documenti da allegare alla domanda?

Cosa fare in caso di diniego?

 

Ricongiungimento familiare: norme di riferimento

Il diritto di ricreare l’unità familiare per i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno CE viene riconosciuto dall’art. 28 del D.Lgs. 286/98 (Testo Unico sull’Immigrazione).

Il principio fondamentale è questo: il diritto all’unità familiare è un diritto soggettivo.

Vediamo, in sintesi, quali sono le norme che disciplinano il Ricongiungimento familiare:

– D.Lgs 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione);

– D.Lgs 30/2007 (artt. 9, 10,11,12 e 13);

– Circolare 2805 – 31 luglio 2017 del Ministero dell’Interno;

– Legge 129/2011.

Le norme di riferimento in Italia si armonizzano alla direttiva europea 2003/86/CE.

 

Per quali familiari è ammesso il Ricongiungimento

L’art. 29 del Testo Unico sull’Immigrazione stabilisce che il cittadino straniero può richiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

– coniuge maggiorenne e non legalmente separato;

– partner unito civilmente;

– figli minori (al momento della presentazione della domanda), anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, a patto che l’altro genitore (se esistente) abbia dato il suo consenso. Sono equiparati ai figli i minorenni i figli adottati, affidati o sottoposti a tutela;

– figli maggiorenni a carico, non in grado di provvedere alla sopravvivenza, e totalmente invalidi;

– genitori a carico del richiedente (che non hanno altri figli nel Paese di origine o provenienza) o genitori di età superiore ai 65 anni se altri figli non sono in grado di provvedere al loro sostentamento per gravi motivi di salute (documentati).

L’art. 29, comma 5 del Testo Unico consente anche l’ingresso per ricongiungimento al figlio minorenne, che già soggiorna regolarmente nel nostro Paese con l’altro genitore se quest’ultimo rientra nei requisiti di reddito e alloggio previsti per legge.

Non è possibile richiedere il ricongiungimento per fratelli o sorelle, nonni o nipoti.

 

Chi può richiedere il Ricongiungimento familiare

Non tutti i cittadini extracomunitari possono richiedere l’ingresso stabile nel nostro Paese di uno o più familiari.

Per ottenere il nullaosta, devono possedere i seguenti documenti:

– permesso di soggiorno CE di lungo periodo;

– permesso di soggiorno della durata di almeno un anno rilasciato per ragioni di lavoro, studio, asilo, motivi familiari, motivi religiosi, protezione sussidiaria.

Ai sensi dell’art. 30, c.1, del Testo Unico, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato a:

– stranieri che hanno ottenuto il visto di ingresso in Italia per ricongiungimento familiare;

– stranieri che soggiornano in Italia da almeno un anno per altri motivi e che hanno contratto matrimonio in Italia con cittadini italiani, di uno Stato membro UE o stranieri regolarmente soggiornanti;

– genitori stranieri (anche naturali) di minore italiano che risiede in Italia;

– familiari stranieri che soggiornano in Italia e rientrano nei requisiti per il ricongiungimento con cittadini italiani o europei residenti nel nostro Paese, o con stranieri che soggiornano regolarmente in Italia.

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. I, 6441/2009) il cittadino extracomunitario legato con unione di fatto ad un cittadino italiano non può essere definito un familiare (art. 30, c.1, lett. c), del D.Lgs. 286/1998).

 

Requisiti di reddito e alloggio

Se un cittadino extracomunitario, comunitario o italiano non ha la disponibilità di un reddito e di un alloggio adeguato non può richiedere il ricongiungimento familiare.

Deve possedere i seguenti requisiti:

reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo dell’assegno sociale aumentato del 50% dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere;

alloggio adeguato (in affitto o di proprietà) conforme ai requisiti igienico-sanitari con un minimo di metri quadri (14 mq a persona) accertati dagli uffici comunali competenti;

assicurazione sanitaria valida in Italia che garantisca la copertura dei rischi infortunio e malattia per il parente con più di 65 anni. In alternativa, iscrizione volontaria al SSN con pagamento di un contributo forfettario annuo non inferiore a 387,84 euro.

 

Ricongiungimento familiare: procedura e documenti necessari per ottenere il nullaosta

La procedura per il Ricongiungimento Familiare deve essere attivata dal cittadino straniero che si trova in Italia.

La domanda di nullaosta per ottenere il visto di ingresso va presentata allo Sportello Unico presso la Prefettura.

Alla domanda bisogna allegare i seguenti documenti:

– copia del permesso di soggiorno e del passaporto del richiedente;

– copia del passaporto del familiare;

– certificato di famiglia del richiedente;

– certificato di matrimonio;

– documento che comprovi i rapporti di parentela;

– documento che attesti l’eventuale invalidità totale o i gravi motivi di salute del familiare;

– documentazione riguardante la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico;

– documentazione che comprovi la disponibilità del reddito;

– documentazione che attesti la disponibilità dell’alloggio con le relative caratteristiche;

– documento in cui il titolare dell’appartamento (se il richiedente è ospite) dichiari la sua disponibilità ad ospitare il familiare;

– documento rilasciato dal datore di lavoro in cui conferma l’assunzione del lavoratore dipendente. I lavoratori domestici devono presentare, oltre alla dichiarazione del datore di lavoro, anche copia del contratto di soggiorno, comunicazione INPS, bollettino di versamento dei contributi INPS riferiti al trimestre precedente.

Dopo la verifica dei requisiti e se i documenti risultano idonei, verrà rilasciato il nulla osta. Il familiare otterrà un visto presso la rappresentanza consolare italiana che gli consentirà l’ingresso in Italia, dove riceverà un permesso di soggiorno per motivi familiari della stessa durata di quello del richiedente.

Il termine per il rilascio del nullaosta da parte della Prefettura è di 90 giorni dalla data della richiesta. Se dopo 90 giorni la Prefettura non lo rilascia, è necessario rivolgersi ad un avvocato per presentare ricorso al Tribunale. In questo modo, si otterrà direttamente il visto di ingresso senza che sia necessario il nullaosta.

 

Diniego del nullaosta

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione, dopo la verifica dei requisiti, potrebbe anche rilasciare un provvedimento di diniego.

Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del Testo Unico, il richiedente che abbia ricevuto il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari può fare ricorso al Tribunale. Tale opposizione viene regolata dal rito sommario di cognizione (D.Lgs. 150/2011). Il Tribunale giudica in composizione collegiale. Il ricorso deve essere presentato, pena l’inammissibilità, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

L’ordinanza che, eventualmente, dovesse accogliere il ricorso può disporre il rilascio del visto d’ingresso in Italia anche in assenza del nulla osta.

 

Ricongiungimento familiare dei rifugiati

In attuazione della Direttiva 2003/86/CE, il D.Lgs. 5/2007 ha introdotto l’art. 29-bis contenente disposizioni sul ricongiungimento familiare dei rifugiati.

Anche il cittadino extracomunitario con status di rifugiato riconosciuto può richiedere il ricongiungimento familiare secondo i medesimi requisiti e la stessa procedura fin qui descritti.

In tal caso, la richiesta di ricongiungimento familiare può essere negata solo per mancanza di documenti che attestino il vincolo familiare. Per accertare l’esistenza del vincolo familiare, il consolato di competenza può emettere certificati in base ad elementi riscontrati direttamente.

Se il rifugiato è un minore non accompagnato, l’ingresso in Italia per il ricongiungimento degli ascendenti diretti di 1° grado è consentito.