Avvocato Brescia | La recente normativa di prevenzione e contrasto al Coronavirus: il D.L. 125 del 07 ottobre 2020 ed il DPCM del 13 ottobre 2020
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La recente normativa di prevenzione e contrasto al Coronavirus: il D.L. 125 del 07 ottobre 2020 ed il DPCM del 13 ottobre 2020

Nella scorsa settimana sono stati approvati due importanti testi normativi: il D.L. n. 125 del 7 ottobre ed il DPCM del 13 ottobre 2020.

Il DL n. 125 del 7 ottobre, entrato in vigore l’8 ottobre, proroga fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza a conferma della dichiarazione di emergenza internazionale di sanità pubblica da parte della OMS (Organizzazione mondiale della sanità).

Il numero dei contagi aumenta e si prevede che cresca ancora. Per scongiurare un nuovo lockdown, il nuovo Decreto Legge dispone diverse misure e restrizioni. Allo stesso tempo, proroga le disposizioni già in vigore con la possibilità per il governo di adottare misure necessarie per il contenimento ed il contrasto dei rischi sanitari associati alla diffusione del virus SARS-CoV-2.

In base all’andamento epidemiologico, tali misure potranno essere adottate in determinate zone o su tutto il territorio nazionale per periodi di durata non superiore a 30 giorni e modificabili.

 

Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 in sintesi

Il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 proroga al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza. Parallelamente, conferma le linee guida anti-contagio già in vigore nei trasporti, luoghi di lavoro e ristorazione.

È prevista la facoltà delle Regioni di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle nazionali per un certo periodo, se necessario.

La Cassa integrazione ordinaria è stata prorogata fino al 31 ottobre 2020.

Per tutta la durata dello stato di emergenza (fino al 31 gennaio 2021) è possibile svolgere la propria attività in smart working attraverso la procedura semplificata.

È stato introdotto l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto.

Il tema dell’utilizzo delle mascherine e del rispetto delle distanze è stato ulteriormente approfondito dal nuovo DPCM.

Esaminiamo ora tutte le novità, introdotte sia dal D.L. del 07 ottobre sia dal DPCM del 15 ottobre.

Mascherine anche all’aperto, sempre e ovunque

Vige l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private, ovunque, a tutte le ore (senza limiti di fasce orarie). È obbligatorio indossarla dove ci sia la possibilità di incontrare persone non conviventi (mezzi pubblici, ufficio, fabbrica, strada, parco, casa di amici e parenti).

Chi non rispetta le misure previste rischia una multa da 400 euro fino a 1.000 euro.

La mascherina è “fortemente raccomandata” (ma non imposta) anche all’interno delle abitazioni private in presenza di familiari e/o amici non conviventi.

Considerato che spesso è proprio all’interno del contesto familiare che si tende a non dare peso alle prescrizioni imposte, l’intento del DPCM è di spingere la collettività a rispettare le distanze anche e soprattutto in famiglia, a maggior ragione se in presenza di anziani e persone vulnerabili.

Restano invariati i protocolli di sicurezza e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, per il consumo di cibi e bevande.

Circostanze e soggetti esclusi dall’obbligo della mascherina

L’art. 1 del Decreto Legge n.125 del 7 ottobre 2020 descrive quattro circostanze che non prevedono l’obbligo delle mascherine:

  • a casa;
  • in auto se si viaggia da soli o con persone conviventi;
  • in luoghi aperti purché isolati (campagna, montagna, parchi e giardini).
  • in bici, motorino o monopattino.

Lo stesso articolo riporta la lista dei soggetti esclusi dall’obbligo:

  • bambini di età inferiore ai 6 anni;
  • persone che svolgono attività sportiva;
  • soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina ma anche chi, interagendo con loro, presentano la stessa incompatibilità.

 

Limiti allo svolgimento di attività sportive e manifestazioni pubbliche

Il DPCM del 13 ottobre 2020 disciplina in maniera differenziata lo svolgimento di sport a contatto a seconda che si tratti di attività svolta da società professionistiche o dilettantistiche riconosciute dal CONI ovverosia che si tratti di attività aventi carattere amatoriale: le prime sono ammesse, salvo il rispetto di specifici Protocolli di sicurezza, mentre le seconde sono vietate. Non è ordunque possibile all’interno di palestre o strutture sportive svolgere la consueta partita di calcetto, pallavolo o simili, PRIVA di alcun collegamento con società o associazioni sportive.

Per consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive internazionali ed internazionali, è consentito entrare nel nostro Paese agli atleti provenienti da Paesi per il quale l’ingresso in Italia normalmente sarebbe vietato, sempreché nelle 72 ore precedenti si siano sottoposti, con esito negativo, ad un test molecolare o antigenico.

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica, nel rispetto del distanziamento sociale.

Limiti alle feste

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso o all’aperto, eccetto per quelle conseguenti alle cerimonie civili o religiose, consentite, ma con la partecipazione massima di 30 persone.

È fortemente raccomandato di evitare feste anche nella propria abitazione; parimenti, si invita la cittadinanza ad evitare di ricevere persone non conviventi superiore a sei.

Limiti alle attività di ristorazione

Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite sino alle ore 24:00 con consumo al tavolo e sino alle 21:00 in assenza di consumo al tavolo.

Resta sempre consentita – e, anzi, consigliata – la ristorazione con consegna a domicilio, sempre nel rispetto dei protocolli e delle precauzioni ormai a tutti note in materia igienico-sanitaria.

Restano aperti, senza limiti di orario, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti.

Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

I termini fissati dal DL 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia) vengono prolungati al 31 ottobre 2020.

Si riferiscono ai nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga.

Oltre alla proroga al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza, viene prorogata al 31 dicembre 2020 l’operatività di specifiche disposizioni legate all’emergenza COVID (in scadenza al 15 ottobre 2020).

 

Facoltà per le Regioni di adottare misure più restrittive

Il D.L. del 7 ottobre consente alle Regioni la facoltà di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle nazionali.

Nei limiti delle proprie competenze ed ai sensi del decreto-legge n. 33/2020, Le Regioni potranno adottare temporaneamente provvedimenti più restrittivi o anche ampliative nel rispetto dei criteri previsti dai DPCM in accordo con il Ministro della Salute.

Utilizzo esteso dell’App Immuni

In emergenza Covid-19, per contenere il rischio di contagio e previa valutazione dell’impatto sulla privacy ai sensi delle norme europee, il D.L. 125 del 7 ottobre 2020 prevede l’interoperabilità dell’app Immuni con le piattaforme che operano per gli stessi obiettivi nel territorio dell’UE. Il periodo di utilizzo dell’app viene esteso.

L’accesso per accompagnatori e parenti ad Ospedali ed RSA

Attualmente, l’accesso ai visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, struttura riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, NON è vietato ex lege, bensì è limitato solo ed esclusivamente nei casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.

Rimane il divieto di permanenza nelle sale di accettazione dei dipartimenti emergenze e dei pronti soccorso per l’accompagnatore del paziente (salvo ciò sia richiesto dal personale medico sanitario per ragioni specifiche correlate al caso concreto).

Possibili scenari futuri

Si prevede una nuova stretta se il contagio dovesse aumentare.

Si tenta in tutti i modi di evitare un nuovo lockdown (suscettibile di arrecare ulteriori ed ingenti danni macro-economici), ma tutto dipenderà dall’andamento epidemiologico.

Sono allo studio i c.d. mini-lockdown territoriali nelle regioni più a rischio e di possibili chiusure selettive di alcuni settori in caso di peggioramento della situazione.