Avvocato Brescia | La successione per causa di morte
832
post-template-default,single,single-post,postid-832,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.5,menu-animation-underline-bottom,side_area_over_content,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
studio legale brescia - 3 febbraio

La successione per causa di morte

La successione per causa di morte indica, in generale, la totalità delle vicende inerenti il “passaggio” di beni e di diritti dal c.d. “de cuius” (termine che identifica la persona deceduta) agli aventi diritto (eredi e legatari).

Secondo quanto recita l’articolo 456 Codice civile, l’apertura della successione avviene alla data del decesso e nel luogo dell’ultimo domicilio del c.d. “de cuius“.

L’articolo 22 del codice di procedura civile, in linea con la disposizione precedente, sancisce che, per le cause connesse alla successione, la competenza è del Giudice del luogo dove questa si è aperta.

Se la successione è stata aperta fuori dai confini nazionali è competente il giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, nel luogo di residenza del convenuto.

 

Che cosa comporta essere un “erede”?

L’erede subentra in tutti i rapporti giuridici che fanno capo al defunto, sia per quanto riguarda i crediti sia per quanto riguarda le passività.

L’erede non è obbligato ad accettare l’eredità, la quale può essere rifiutata.

 

La capacità di succedere

La normativa vigente sancisce che sono capaci di succedere tutti coloro che siano nati o concepiti nel momento dell’apertura della successione.

Per le società non è richiesta alcuna autorizzazione (cfr. articolo 473 del codice civile), mentre tutte le altre devono avere l’autorizzazione governativa.

Se l’eredità viene devoluta per testamento ad enti non riconosciuti, occorre che venga presentata la domanda per ottenere il previsto riconoscimento di legge (cfr. articolo 600 del Codice Civile).

 

Successione: quali sono i tipi?

Ogni cittadino è libero di lasciare o meno tracce delle sue ultime volontà, disponendo in favore di determinati soggetti l’assegnazione di tutto o parte del proprio patrimonio. Qualora il cittadino nulla abbia lasciato in tal senso, la legge destina crediti e debiti soltanto a determinati parenti e/o affini, cui spetta una quota specifica.

Ciò necessariamente premesso, è comprensibile come nel nostro ordinamento esistano tre i tipi di successione:

  • Successione testamentaria che si verifica quando il de cuius ha disposto, con un valido testamento, a chi devono essere devoluti i suoi beni dopo il decesso;
  • Successione legittima (art. 565 codice civile) o “ab intestato“: si verifica quando la persona defunta non lascia alcun testamento. La legge individua le categorie dei c.d. EREDI LEGITTIMI, ossia coloro i quali ereditano a prescindere dall’esistenza di un testamento, per il sol fatto di avere un legame con il defunto (es. coniuge, anche separato, figli, ecc.);
  • Successione necessaria: si tratta di una tipologia di successione EVENTUALE, che corre in soccorso di alcuni soggetti specificamente individuati dall’ordinamento – c.d. eredi LEGITTIMARI (es. coniuge, figli) – le cui quote ereditarie, per legge definite in percentuale, siano state lese dalle disposizioni testamentarie effettuate dal de cuius in favore di altri soggetti o comunque in eccesso rispetto alla quota disponibile.

 

Il testamento

E’ un atto formale, solenne e deve sempre essere redatto in forma scritta: il nostro ordinamento non ammette il testamento orale.

Esistono varie tipologie di testamento:

  1. testamento olografo: testamento personalmente redatto dall’interessato su qualunque tipo di carta o materiale idoneo a ricevere una scrittura. È la forma più comoda ed è anche la più pratica per lasciare le proprie volontà. La sottoscrizione deve essere apposta alla fine delle disposizioni. La data deve indicare il giorno, il mese e l’anno;
  2. testamento segreto o privato: viene sigillato dal testatore stesso e consegnato ad un notaio, il quale deve solo compilare un atto di ricevimento del testamento segreto;
  3. testamento pubblico: è quello ricevuto dal notaio, in presenza di due testimoni. Il testatore dichiara verbalmente la sua volontà ed il notaio redige l’atto.

 

Accettazione eredità: espressa o tacita

La normativa vigente prevede la possibilità per l’erede di accettare o di non accettare l’eredità.

L’eredità si acquista sempre e soltanto con l’accettazione e l’acquisto dell’eredità è sempre retroattivo: ciò significa che ha valore dal momento dell’apertura della successione.

Prima che avvenga l’accettazione dell’eredità, il soggetto chiamato all’eredità può esercitare comunque le previste azioni legali per la difesa e la conservazione dei beni entrati nella successione.

Inoltre, lo stesso può esercitare ogni atto necessario per la conservazione e l’amministrazione dei beni ereditari.

Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione.

L’accettazione dell’eredità è di due tipi:

  • tacita: quando chi è chiamato all’eredità compie degli atti che solo un erede potrebbe compiere, comportandosi come se fosse subentrato al de cuius;
  • espressa: quando è contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata.

 

Accettazione con beneficio di inventario

La normativa vigente dà la possibilità di accettare l’eredità con una formula particolare: “accettazione con beneficio d’inventario“.

Tale tipo di accettazione si deve fare mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del luogo ove si è aperta la successione.

L’accettazione con beneficio di inventario dà la possibilità di tenere distinto il proprio patrimonio personale da quello del de cuius: è la scelta più opportuna per chi nutre il fondato timore che in futuro possano palesarsi creditori del de cuius.

 

Rinuncia all’eredità

Nei 10 anni successivi all’apertura della successione è possibile anche RINUNCIARE all’eredità: solitamente, questa decisione è la soluzione migliore qualora il de cuius sia deceduto lasciando una situazione patrimoniale caratterizzata più da debiti che da crediti.

La rinuncia all’eredità è valida solo se:

  • è fatta con una apposita dichiarazione scritta davanti al cancelliere del Tribunale dove si è aperta la successione,
  • è espressa davanti ad un notaio.

L’atto di rinuncia non deve contenere condizioni o termini e viene inserito nel registro delle successioni.

La rinuncia può essere revocata entro dieci anni dall’apertura della successione.

Non può rinunciare chi sia nel possesso dei beni e siano già trascorsi tre mesi dal momento dell’apertura della successione.

Quando un erede rinuncia, la sua parte viene data agli altri coeredi, a meno che non subentri un discendente legittimo che lo rappresenti. In alcuni casi, è il de cuius stesso ad indicare nel testamento chi deve subentrare all’erede designato nel caso in cui quest’ultimo rinunci.

Per maggiori informazioni o per richiedere una Consulenza professionale rivolgiti al nostro Studio legale di Brescia.