Avvocato Brescia | L’Amministratore Di Sostegno (ADS): che cosa è, quando è necessario e quali sono i suoi compiti
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L’Amministratore Di Sostegno (ADS): che cosa è, quando è necessario e quali sono i suoi compiti

L’Amministratore Di Sostegno (ADS) è una figura istituita al fine ultimo di tutelare quei soggetti che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Rivestendo un ruolo altamente cruciale, anticipiamo già in questa premessa che l’Amministratore di Sostegno (ADS) tutela i diritti di persone che hanno gravi problemi di autosufficienza.

Scopriamo in questa guida che cosa è, quando è necessario e quali sono i compiti dell’Amministratore di Sostegno.

 

Amministratore di Sostegno (ADS): fonti normative

Figura istituita e introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha attuato una vera e propria rivoluzione giuridica e culturale nella tutela delle persone affette da gravi problemi di autosufficienza, l’Amministratore di Sostegno (ADS) è una persona che viene nominata tramite decreto dal Giudice Tutelare ed ha il compito di sostenere, rappresentare e assistere chi si trovi nell’impossibilità – anche se solo parziale o per un breve periodo temporale – di provvedere egli stesso al compimento delle funzioni della sua vita quotidiana.

Pertanto, l’ADS affianca le persone più “fragili” e funge da strumento flessibile e modulabile, adattandosi al contesto ed alle diverse situazioni contingenti.

Dalla lettura dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 ben si comprende che la normativa si pone l’obiettivo di tutelare i soggetti “deboli” nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente, venendo a valorizzare la centralità della persona.

Per completezza l’altra fonte normativa di riferimento è contenuta negli articoli 404 e ss. del codice civile.

 

Amministratore di Sostegno (ADS): chi può chiedere la nomina?

Ecco di seguito un elenco di chi può chiedere che venga nominato un amministratore di sostegno:

  • i parenti entro il quarto grado e quindi: genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, nipoti e cugini;
  • la persona che stabilmente convive con il beneficiario;
  • ​il coniuge del beneficiario;
  • il pubblico ministero;
  • il tutore;
  • il beneficiario stesso anche se minore, interdetto o inabilitato;
  • soggetti affini entro il secondo grado;
  • il curatore.

L’articolo 408 del codice civile definisce i criteri per la scelta della persona che deve ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo, chiunque può ricoprire il ruolo di amministratore, ma è assolutamente inammissibile che ad avere questa funzione siano gli operatori di servizi pubblici o privati che abbiano già in cura il soggetto beneficiario.

Nella pratica, il Giudice preferisce nominare, in prima battuta e qualora possibile, un familiare; diversamente, se non ci sono familiari disponibili oppure viene rilevata un’accentuata situazione conflittuale tra i parenti, viene nominato un estraneo, soggetto terzo ed imparziale.

 

Amministratore di Sostegno: a chi spetta la tutela?

Ai sensi dell’art. 404 Codice civile, la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno può essere disposta nei confronti della persona “che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”.

Pertanto, la platea di beneficiari è davvero ampia:

  • persone affette da infermità mentali e menomazioni psichiche: patologie psichiatriche, ritardo mentale, sindrome di down, autismo, malattia di Alzheimer, abuso di sostanze stupefacenti e alcolici;
  • soggetti affetti da shopping compulsivo, ludopatia (talvolta anche in assenza di una specifica patologia (cfr. Cass. Civ., 07/03/2018, n. 5492);
  • persone affetta da infermità fisiche: malattie degenerative o in fase terminale, coma e stato vegetativo e patologie tumorali;
  • Persone che per qualsivoglia altra menomazione fisica o psichica non sono in grado, anche parzialmente o temporaneamente, di curare i propri affari.

 

Nomina dell’amministratore di sostegno: come fare ricorso?

Per procedere alla nomina dell’amministratore di sostegno non è sufficiente l’incapacità della persona, ma occorre che ci siano degli interessi per il compimento di atti per i quali è necessaria la figura dell’Amministratore di sostegno (ADS).

Ai sensi degli artt. 404 e 407 c.c., il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno si propone con il ricorso da depositarsi presso il Tribunale del luogo di residenza o domicilio del potenziale destinatario della misura.

La domanda per la nomina va presentata direttamente al giudice tutelare del luogo dove il beneficiario vive abitualmente.

Il giudice tutelare provvede, entro 60 giorni dalla data di presentazione, alla nomina con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Il ricorso deve contenere:

  • le generalità del ricorrente e del beneficiario;
  • l’indicazione della residenza, del domicilio e della dimora abituale del beneficiario;
  • l’indicazione del Giudice Tutelare territorialmente competente;
  • il nominativo e il domicilio dei conviventi;
  • durata dell’incarico che potrà essere a tempo determinato o indeterminato;
  • i motivi per i quali si chiede la nomina dell’amministratore di sostegno, con specificazione degli atti di natura personale o patrimoniale da compiere con urgenza.

Inoltre, deve essere fornita una descrizione delle condizioni di vita della persona ed effettuare una prima ricognizione della situazione reddituale e patrimoniale della stessa.

 

Amministratore di Sostegno (ADS): quali sono i doveri?

L’art. 410 del Codice Civile stabilisce che l’amministratore di sostegno è tenuto a:

  • informare il giudice tutelare nel caso di dissenso del soggetto beneficiario;
  • ​tener conto dei bisogni del beneficiario;
  • informare il beneficiario circa gli atti che vanno compiuti;
  • svolgere i suoi compiti per un periodo di 10 anni a meno che il coniuge, gli ascendenti o i discendenti non siano essi stessi gli amministratori di sostegno.

Nella prassi l’ADS, qualora vi siano gravi motivi afferenti l’incarico ovvero i rapporti personali con il beneficiario, può chiedere al Giudice di essere sostituito anche prima del decorso dei 10 anni dalla sua nomina. L’ADS rimane in carica fino al giuramento del nuovo Amministratore Di Sostegno.

Inoltre, su istanza motivata del soggetto beneficiario, ai sensi dell’art. 413 c.c., laddove ne ricorrano i presupposti, il Giudice Tutelare può disporre la sostituzione dell’amministratore.

 

Amministratore di Sostegno (ADS): quali sono i suoi poteri?

Per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione [tra cui rientrano tutti quegli atti specificamente riportati dal Decreto di Nomina dell’ADS] l’amministratore di sostegno può agire senza l’autorizzazione del giudice a meno che questi abbia disposto diversamente. Per tutto ciò che esula dall’ordinaria amministrazione e rientra, pertanto, negli atti di straordinaria amministrazione, l’ADS è tenuto a richiedere per iscritto richiesta la specifica autorizzazione del Giudice Tutelare.

 

Amministratore di Sostegno: il compenso

Il Giudice Tutelare, considerando l’entità del patrimonio del beneficiario e la difficoltà dell’amministrazione, può liquidare in favore dell’Amministratore di Sostegno un’equa indennità.

In concomitanza al deposito del report annuale, l’ADS potrà presentare l’istanza al Giudice Tutelare per richiedere il riconoscimento di tale indennità. Non si tratta di un compenso: l’ufficio dell’ADS è essenzialmente gratuito. L’equa indennità equivale, in sostanza, ad un rimborso delle spese e del tempo impiegate per l’adempimento dell’incarico.

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