Avvocato Brescia | Niente affido ai genitori che si denigrano a vicenda davanti al figlio
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Niente affido ai genitori che si denigrano a vicenda davanti al figlio

A fronte della conclusione di un rapporto sentimentale, in presenza di prole assume rilievo centrale il loro affidamento, di regola condiviso tra i genitori.

È giusto negare l’affido congiunto del minore ai genitori in continuo conflitto tra loro, che si denigrano a vicenda, e sono incapaci di rendersi conto delle sofferenze cagionate al figlio, il tutto in nome del superiore interesse di quest’ultimo.

È quanto sancito dalla recente Ordinanza n. 5604/2020 della Corte di Cassazione, Sez. I Civile, che rigetta le doglianze dei genitori di un figlio minore e conferma quanto statuito dalla Corte di Appello: affido al Comune di Roma.

Bisogna sottolineare che in giurisprudenza non mancano casistiche in cui l’affidamento esclusivo possa ritenersi la soluzione migliore per i figli.

Scopriamo in questa guida la disciplina dell’affido condiviso, affido esclusivo e responsabilità genitoriale, per poi giungere all’esame del caso specifico posto all’attenzione della Cassazione, pronunciatasi il 28.02.2020.

La giurisprudenza deve affrontare e decidere in merito ai casi di affidamento dei minori, che legittimano la scelta dell’affidamento esclusivo o ne escludono l’utilità.

 

PREMESSA: affido condiviso, affido esclusivo e responsabilità genitoriale

In seguito alla cessazione del matrimonio o di una convivenza more uxorio, il giudice deve disporre circa l’affidamento dei figli minori.

Se l’affidamento condiviso sia contrario all’interesse del figlio (art. 337 quater c.c.) viene disposto dal Giudice l’affidamento esclusivo del figlio minore a uno dei genitori.

Spetta solo ed esclusivamente all’Autorità Giudiziaria decidere quale delle due forme di affido prediligere, tenendo debitamente conto dell’interesse del minore.

Quando il giudice dispone l’affidamento decide anche dove il figlio dovrà abitare in modo stabile. Anche in caso di affido condiviso, il figlio minore verrà collocato alla residenza di uno dei genitori (c.d. genitore collocatario).

Grazie all’affido condiviso si contribuisce a determinare il c.d. principio della bigenitorialità, secondo il quale un bambino ha diritto di mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori (cfr. art 337 ter Codice civile).

Il provvedimento attraverso il quale viene disposto l’affidamento esclusivo ad uno dei genitori deve essere sempre motivato, rappresentando tale regime un’eccezione alla regola generale dell’affido condiviso.

La giurisprudenza ha ritenuto che si possa prevedere la forma di affidamento esclusivo quando l’affidamento condiviso è pregiudizievole per il figlio, ovvero quando uno dei genitori è considerato inidoneo o incapace di prendersi cura del minore.

L’unica valida ragione che può portare un giudice all’affidamento esclusivo è l’interesse del minore ovvero l’obbligo giuridico di garantire un sano equilibrio psico-fisico.

L’affidamento esclusivo può essere disposto nei casi in cui derivi un pregiudizio tale da alterare il sano equilibrio della prole (cfr. Cass. Sentenza n. 27/2017).

Nel caso di affidamento esclusivo l’affidatario deve esercitare in modo principale la responsabilità genitoriale e favorire il rapporto tra il figlio e l’altro genitore, affinchè quest’ultimo partecipi alle decisioni più importanti nell’interesse della prole.

Il genitore non affidatario conserva sempre il diritto-dovere di vigilare sull’educazione ed istruzione del figlio.

 

IL CRITERIO ALLA BASE DELLE SCELTE DEI TRIBUNALI: IL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE

Nella separazione e nel divorzio la tutela dei figli costituisce il fine prioritario di molteplici disposizioni.

A maggior ragione, in sede di formalizzazione di separazione tra genitori, la normativa in materia di tutela dei minori è volta a garantire che ogni decisione sia diretta a salvaguardare l’interesse della prole.

L’interesse morale e materiale del minore rappresenta la linea guida nella decisione del giudice, il quale, nel regolamentare i rapporti del minore con entrambe le figure genitoriali, deve prediligere la soluzione dell’affido condiviso.

Il minore ha diritto a relazionarsi con entrambi in egual misura, a meno che uno di essi sia considerato dannoso e cagionevole per lo stesso.

L’art. 155, infatti, stabilisce che il giudice valuti «prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori» ma, in casi eccezionali, egli può decidere di disporre l’affidamento esclusivo del figlio ad uno dei due, a norma dell’art. 155-bis, rubricato “Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso”.

Proprio l’articolo 155-bis recita:

Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore”.

Il Legislatore scoraggia ogni richiesta che non sia effettivamente rivolta a fare gli interessi prioritari del minore, ma solo ad eliminare ed escludere l’altro genitore dalla propria vita e da quella del minore.

L’inidoneità di un genitore e il pregiudizio che il minore ne ricaverebbe devono essere oggettivamente dimostrabili.

Per quanto concerne l’affidamento e il mantenimento dei figli minori, il giudice deve sempre attenersi al principio dell’esclusivo interesse del minore e applicare il principio della bigenitorialità.

 

Affidamento condiviso o esclusivo: i casi esaminati dalla giurisprudenza

Entrando nel merito della casistica concreta, ecco alcuni presupposti che, secondo la giurisprudenza, possono legittimare la scelta dell’affidamento esclusivo:

  • uno dei genitori manifesta l’incapacità di controllo dell’impulsività dell’agire;
  • il minore manifesta difficoltà di relazione con uno dei due genitori;
  • costante violazione, da parte di uno dei genitori, delle modalità relative all’esercizio del diritto di visita;
  • uno dei due genitori sottopone il figlio ad uno stress continuo, non consentendogli una vita armonica;
  • totale disinteressamento, da parte di uno dei genitori, verso il minore, fino a rendersi irreperibile;
  • violazione del primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori;
  • uno dei genitori ha usato violenza nei confronti dell’altro alla presenza della prole;
  • costante condotta di uno dei genitori che chiede ospitalità a parenti ed amici.

Diversamente, in giurisprudenza è stato escluso l’affidamento esclusivo:

  • quando uno dei genitori aderisca ad una confessione religiosa diversa da quella cattolica, se entrambi i genitori risultano legati ai figli;
  • in caso di distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo incidere soltanto sulla disciplina della gestione del diritto di vista del genitore c.d. non collocatario;
  • nel caso in cui un giovane genitore affidi le cure del figlio in tenerissima età alla nonna del piccolo;
  • relazione omosessuale di uno dei genitori, non essendo dimostrato o dimostrabile che ciò possa incidere sull’equilibrio e sviluppo psicofisico dei minori;
  • quando uno dei genitori svolga una attività lavorativa moralmente discutibile.

CASO SPECIFICO affrontato dalla Cassazione Sez. I Civile con Ordinanza 5604/2020

Tutto ciò necessariamente premesso, veniamo ora all’esame dell’Ordinanza n. 5604/2020, emessa dalla Corte di Cassazione in data 28.02.2020.

Niente affido congiunto alla coppia continuamente in conflitto: è possibile e opportuno derogare alla regola dell’affido congiunto quando la conflittualità riscontrata tra genitori separati non si mantiene in un tollerabile disagio per la prole, bensì assume connotati tale da porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, pregiudicandone il superiore interesse.

L’elevata conflittualità dei genitori, se grave e pregiudizievole per i minori, esclude pertanto la possibilità di un affido condiviso del minore.

La Cassazione statuisce tale rilevante decisione pronunciandosi sul Ricorso avanzato da un padre, il quale, non solo impugna il provvedimento della Corte di Appello di Roma in punto di assegno di mantenimento [chiedendone la riduzione], bensì chiede l’affidamento congiunto del minore, eccependo che l’elevata conflittualità con la madre è dipesa solo da quest’ultima, trasferitasi da Milano a Roma, impendendo di fatto un’attiva partecipazione del padre nella vita del figlio.

La Corte d’appello di Roma, in realtà, aveva opportunamente verificato la capacità genitoriale della coppia: la totale conflittualità esistente tra i genitori, posta in luce dalle relazioni dei Servizi Sociali, ha motivamente indotto i giudici a confermare l’affidamento al Comune di Roma.

In particolare, dall’esame dei genitori emergeva un quadro assolutamente desolante, essendosi rivelati gli stessi – per la loro palese immaturità – “incapaci di elaborare il lutto del fallimento del progetto di coppia per rapportarsi responsabilmente alla genitorialità, nonché di avere un minimo dialogo nell’interesse superiore del minore, ossia di concordare alcunchè senza il ricorso ad avvocati ed autorità giudiziaria”.

Il comportamento dei genitori, verificavano i Servizi Sociali competente, aveva ingenerato nel minore una profonda sofferenza, la cui unica aspirazione era che “la mamma ed il papà facessero pace”. Al minore veniva offerto supporto psicologico.

La Cassazione, ritenendo sufficientemente motivato il provvedimento impugnato della Corte d’Appello, rigettava le lamentele avanzate dai genitori e confermava quanto statuito dalla Corte: nell’attesa di un miglioramento della situazione dei genitori – monitorata dal Servizio Sociale competente al fine di stabilirne l’effettiva adeguatezza in concreto – il minore, nel suo superiore interesse, resta affidato al Comune di Roma.

La massima della Corte di Cassazione è essenziale per comprendere e sottolineare un concetto fondamentale: per quanto critico e doloroso sia per i genitori la rottura del loro legame sentimentale, è doveroso anteporre il benessere dei figli e, pertanto, trovare un sano canale di comunicazione per gestire insieme la responsabilità genitoriale.

 

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