Avvocato Brescia | Riabilitazione penale
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Riabilitazione penale

Come funziona la riabilitazione penale? Quali sono le condizioni per la riabilitazione penale? Quali sono gli effetti penali della condanna? Sono tanti i quesiti che riguardano la riabilitazione penale: affinché un condannato possa ritornare con c.d. la fedina penale pulita è necessario un procedimento disciplinato dal Codice penale, agli articoli 178 e 179 nonché dall’art. 683 c.p.p.

 

Riabilitazione penale: cos’è?

La riabilitazione penale è uno strumento previsto dall’ordinamento, che consente di estinguere la pena e ogni altro effetto susseguente la condanna.

La riabilitazione penale svolge la funzione di reintegrare il condannato nella posizione giuridica posseduta fino alla sentenza di condanna.

Questo strumento mira a cancellare gli effetti penali del reato commesso ed estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna.

Per pena accessoria, in particolare, si intende quella applicata in aggiunta alla c.d. pena principale [arresto/reclusione e/o ammenda/multa]. Le pene accessorie previste dal Codice penale [art. 19] sono:

  • l’interdizione dai pubblici uffici;
  • l’interdizione legale;
  • l’interdizione da una professione o da un’arte;
  • l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  • l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  • la decadenza o la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • l’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro.

La riabilitazione può essere chiesta solamente dopo che il condannato abbia già scontato la pena principale.

Riabilitazione penale: quali sono i presupposti?

I presupposti per ottenere la riabilitazione penale sono:

  • Buona condotta
  • Decorrenza di un certo periodo di tempo
  • Pagamento delle obbligazioni civili.

La buona condotta

L’articolo 179, I comma, prevede che il condannato abbia dato prove effettive e costanti dell’esecuzione ovvero estinzione della pena ai fini della concessione della riabilitazione.

Per buona condotta si intende la risocializzazione del condannato. Utile, ad esempio, è documentare l’esistenza di un nucleo familiare di riferimento, di un rapporto di lavoro regolare e, chiaramente, della mancanza di ulteriori procedimenti penali in corso o definitivi a carico della persona.

Decorrenza di un certo periodo di tempo

Per dar corso alla riabilitazione devono essere decorsi almeno 3 anni dal giorno in cui la pena è stata comminata ed il condannato abbia mantenuto una buona condotta;

Tale periodo di tempo è aumentato a 10 anni nel caso di delinquenti abituali.

Pagamento delle obbligazioni civili

L’inadempimento delle obbligazioni civili che derivano dal reato costituisce la condizione ostativa alla riabilitazione penale.

Le obbligazioni civili che derivano da reato (cfr. articolo 185 codice penale) sono:

  • obbligo del risarcimento del danno
  • pubblicazione della sentenza
  • obbligo delle restituzioni
  • rifusione nei confronti dello Stato delle spese processuali.

 

Riabilitazione penale: quali sono gli effetti penali?

Possiamo definire effetti penali della condanna come le conseguenze negative derivanti da una sentenza di condanna, diverse dalla pena principale e da quella accessoria.

È un effetto penale l’impossibilità di godere della sospensione condizionale della pena da parte di chi ha già goduto del beneficio per una precedente condanna.

La riabilitazione si rende, nella pratica, sostanzialmente un presupposto necessario per ottenere determinati titoli in ambito amministrativo [es. cittadinanza, Porto d’armi]. Il consiglio quindi – per chi è in procinto di chiedere permessi e/o licenze in Questura, Prefettura o simili ed è consapevole ovvero nutre il dubbio di aver subito in precedenza condanne penali – è quello di verificare PREVIAMENTE la propria posizione [chiedendo alla Procura della Repubblica del territorio in cui risiede il proprio Casellario Giudiziale, anche tramite il proprio difensore] per poi presentare le proprie istanze all’Ufficio amministrativo di interesse solo in un secondo momento  – salvo casellario giudiziale c.d. “pulito” ovverosia salvo buon esito dell’istanza di riabilitazione.

La riabilitazione elimina:

  • l’interdizione da una professione ovvero da un’arte
  • l’interdizione dai pubblici uffici
  • la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale
  • la perdita del diritto agli alimenti.

 

Riabilitazione penale: quali condizioni?

La riabilitazione penale può essere chiesta solo dal condannato che abbia già scontato la pena principale, che siano decorsi 3 anni dal giorno in cui la pena principale è stata estinta, ovvero 8 anni nel caso dei recidivi qualificati o 10 anni per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

La riabilitazione penale può essere chiesta dopo che il condannato abbia dato prove concrete di buona condotta durante il periodo indicato.

Inoltre, il condannato deve aver adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di essere nell’impossibilità di adempierle.

La riabilitazione penale può essere chiesta nel caso in cui il condannato non sia stato sottoposto a misure di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato o di confisca.

In presenza di tutti questi presupposti, la riabilitazione diventa un vero e proprio diritto per il condannato. Si pensi che la riabilitazione può essere ottenuta anche da chi sia stato condannato all’ergastolo.

 

Sospensione condizionale

Cosa succede se la pena principale non viene eseguita? Il caso più frequente è quello del condannato a cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, cioè quel particolare beneficio previsto dalla legge nei casi in cui il giudice infligga una pena inferiore ai 2 anni.

La normativa vigente stabilisce che qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, il termine per chiedere la riabilitazione decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.

 

Misure di sicurezza

Le misure di sicurezza sono misure restrittive comminate a coloro che sono ritenuti socialmente pericolosi e/o a coloro che non possono essere soggetti alla normale pena della reclusione in quanto incapaci di intendere e di volere.

 

Riabilitazione penale: può essere revocata?

La riabilitazione penale può essere revocata se il riabilitato commette, entro 7 anni dalla concessione del beneficio, un delitto doloso per il quale la legge preveda la pena minima di 2 anni di reclusione.

 

Richiesta di riabilitazione penale: chi può proporre la domanda?

Posso fare richiesta di riabilitazione tutti coloro che sono stati condannati in via definitiva e che abbiano manifestato una sincera redenzione durante l’esecuzione della pena.

La domanda di riabilitazione penale deve essere presentata innanzi al Tribunale di sorveglianza del distretto di Corte d’Appello in cui ha residenza l’interessato (art. 683 c.p.p.).

L’istanza può essere presentata personalmente o mediante l’assistenza di un legale. Dopo che la richiesta di riabilitazione è stata presentata e sono stati acquisiti tutti i documenti utili alla procedura, viene fissata un’udienza di trattazione.

La procedura si conclude con un’ordinanza che potrà essere di rigetto o di accoglimento da parte del giudice.

Una volta concessa, la riabilitazione viene annotata sul certificato penale ad opera della cancelleria del giudice.

In caso di rigetto la domanda può essere riproposta due anni dopo l’ordinanza di rigetto.

La richiesta di riabilitazione penale non prevede alcun costo: non vi sono bolli, diritti o altre spese, salvo quella del legale.