Avvocato Brescia | Separazione personale e divorzio: cosa è cambiato dal 1° marzo 2023
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Separazione personale e divorzio: cosa è cambiato dal 1° marzo 2023

Separazione personale e divorzio: cosa è cambiato dal 1° marzo 2023

Dallo scorso 1 marzo 2023 sono entrate in vigore nuove norme in materia di separazione e divorzio: dal ricorso introduttivo alla presentazione delle memorie, dalla costituzione del convenuto alle udienze, cerchiamo di riassumere che cosa è cambiato con le regole del rito unico introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, collocate nel quadro normativo agli articoli da 473-bis al 473-bis.71 del codice di procedura civile, e applicate ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, di competenza del Tribunale ordinario, del Giudice Tutelare e del Tribunale per i minorenni.

L’obiettivo dichiarato della Riforma Cartabia in materia di famiglia è principalmente orientato alla necessità di accelerare i tempi della giustizia civile, anche in materia di separazione e divorzio, riducendo di almeno il 40% la durata dei procedimenti. Solo il tempo dirà se, concretamente, il nuovo impianto sarà in grado di realizzare gli obiettivi sperati.

Una breve introduzione: arriva il rito unico per ogni procedimento in materia di famiglia

Con la predisposizione del rito unico si punta così a superare la frammentazione finora vigente, applicabile ai procedimenti relativi alle famiglie e ai minorenni che sono di competenza di Tribunale ordinario, Tribunale per i minorenni e Giudice Tutelare, esclusi i procedimenti per le dichiarazioni di adottabilità, quelli sulle adozioni di minorenni e quelli di competenza delle sezioni specializzate sull’immigrazione.

L’eliminazione dell’udienza presidenziale determina che la causa non debba più avere due fasi, con la prima comparizione davanti al presidente e, successivamente, la seconda davanti al giudice istruttore.

Il ricorso introduttivo

Introdotto quanto sopra, approfondiamo alcuni termini di riferimento di questa riforma con un rapido richiamo al ricorso introduttivo: dallo scorso 1° marzo è infatti cambiata la predisposizione dell’atto introduttivo a cui, in buona parte, è richiesto di contenere le difese del processo.

All’art. 473-bis.12, rubricato Forma della domanda, si legge infatti che il documento contiene– tra gli altri elementi – anche l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e i documenti che offre in comunicazione.

Ancora, l’articolo prevede che il ricorso debba indicare l’esistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ed esse connesse. Al ricorso deve essere allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.

Nel caso in cui poi la domanda verta su un contributo economico o in presenza di minori, allora al ricorso devono essere allegate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione che attesti la titolarità dei diritti reali sui beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Infine, nel caso di procedimenti relativi ai minori, al ricorso deve essere allegato anche il piano genitoriale che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.

La costituzione del convenuto

Una volta che il ricorso è stato depositato, il Presidente designerà il relatore e fisserà l’udienza di prima comparizione, da tenersi entro i 90 giorni dal deposito.

A sua volta, la costituzione del convenuto dovrà avvenire almeno 30 giorni prima dell’udienza, mentre la notifica del ricorso e del decreto da parte dell’attore al convenuto dovrà essere effettuata almeno 60 giorni prima dell’udienza.  Sparisce pertanto, con la riforma ora in commento, la struttura a due fasi della comparizione dinanzi al Presidente e, quindi, della rimessione della causa al collegio.

Per la riforma, però, prima della comparizione delle parti in prima udienza, al Presidente è fatta salva la possibilità di emettere un decreto inaudita altera parte, nell’interesse dei figli o delle parti nei limiti delle domande che sono state proposte, nel caso in cui ravvisi l’esistenza di un pregiudizio imminente o irreparabile, o nel caso in cui la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti.

Il decreto dovrà poi essere confermato, modificato o revocato in apposita udienza entro il termine dei successivi 15 giorni.

Lo scambio di memorie

Le novità della riforma riguardano anche lo scambio di memorie tra le parti.

Di fatti, entro 20 giorni prima della data dell’udienza di comparizione è prevista la prima memoria da parte del ricorrente, in cui prendere posizione sui fatti allegati dal convenuto e a pena di decadenza modificare e precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre domande ed eccezioni conseguenza delle difese del convenuto, indicando i relativi mezzi di prova e i documenti.

Entro il termine di 10 giorni prima della data dell’udienza, il convenuto dovrà dunque depositare la sua memoria per la precisazione e per la modifica delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, e potrà proporre eccezioni che non sono rilevabili d’ufficio, conseguenza di domande riconvenzionali o di difese proposte dall’attore nella prima memoria.

Infine, entro 5 giorni dalla data dell’udienza è prevista la possibilità di depositare una seconda memoria da parte dell’attore che contiene le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori che sono stati dedotti dal convenuto nella sua prima memoria.

Si ricorda in questa occasione che le decadenze valgono solamente per quelle domande che hanno ad oggetto dei diritti disponibili, mentre in punto di affidamento e mantenimento dei figli minori è sempre possibile introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova. Tra di essi, sono incluse anche le nuove domande di mantenimento per i figli maggiorenni che non sono autosufficienti e anche per il coniuge, nel caso in cui si verificassero dei cambiamenti nelle circostanze o come conseguenza di nuovi accertamenti in sede istruttoria.

La prima udienza di comparizione

Si giunge così alla prima udienza di comparizione, svolta dinanzi al collegio o al giudice delegato. È qui richiesta – salvo comprovati motivi di significativa gravità – la comparizione personale delle parti.

Una volta verificata la regolarità del contraddittorio, il giudice procederà a sentire le parti ed esperirà il tentativo di conciliazione. Potrà anche formulare una motivata proposta conciliativa della controversia.

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non dovesse andare a buon fine, allora il giudice darà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti, nell’interesse delle parti nei limiti della domanda, e nell’interesse dei figli. Provvederà anche sulle richieste istruttorie, predisponendo il calendario del processo.

Nel caso in cui già alla prima udienza la causa dovesse essere ritenuta matura per la decisione, allora il giudice farà precisare le conclusioni e pronuncerà i provvedimenti temporanei di cui sopra, ordinando poi la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su richiesta di una parte, in altra udienza.

L’assunzione delle prove e la decisione

Ciò sancito, l’udienza per assumere i mezzi istruttori ammessi deve essere svolta nei successivi 90 giorni.

All’esito dell’istruttoria, il giudice fisserà un’udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di:

  • 60 giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte e conclusioni;
  • 30 giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparte conclusionali;
  • 15 giorni prima dell’udienza per il deposito delle repliche.

Le opinioni

La Riforma Cartabia molto ha modificato in materia di diritto di famiglia, sebbene l’impatto effettivo nell’ordinamento dovrà essere sperimentato in relazione ai mezzi, alle risorse e alla formazione di tutti gli operatori del settore.

Merita inoltre una sottolineatura la conferma della centralità dell’interesse del minore: la Riforma ha infatti rafforzato l’attenzione nei confronti dell’interesse prevalente del minorenne come da tempo sancito da parte della giurisprudenza in materia, prevendo anche un più frequente ed ampio coinvolgimento nel processo.

Tra i numerosi spunti, è ad esempio lecito rammentare come il metodo di competenza territoriale prevalente sulle cause di famiglia sia quello della residenza abituale del minorenne, ovvero del luogo in cui si presume si trovi il centro della sua vita. Solamente in mancanza di figli minorenni, la competenza spetta al Tribunale del luogo di residenza del convenuto.

Ancora, la stessa Riforma ha previsto la presentazione, dinanzi al Giudice, di un piano genitoriale che contenga gli impegni e le attività quotidiane dei minorenni, con particolare riferimento a scuola, percorso educativo, eventuali attività extrascolastiche, frequentazioni di parenti e amici.

Ultimo riferimento – considerato che non è ancora implementato, ma lo sarà solamente ad ottobre 2024 – è l’istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, composto dalla sezione distrettuale, costituita presso ciascuna sede di Corte d’appello o di sezione di Corte d’appello, e dalle sezioni circondariali costituite presso ogni sede di tribunale ordinario.