Avvocato Brescia | Doveri e Diritti delle persone fisiche ai tempi del Coronavirus
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Doveri e Diritti delle persone fisiche ai tempi del Coronavirus

Dall’11 marzo scorso l’Italia intera è in quarantena, “congelata” dall’emergenza sanitaria per il rischio contagio da Covid-19.

Quali sono, sulla base del Decreto #IoRestoaCasa, i doveri e diritti delle persone fisiche?

In questo focus, analizziamo in dettaglio le misure di contrasto alla pandemia adottate dal Governo Conte e, allo stesso tempo, facciamo un ripasso sui diritti costituzionali ai tempi del Coronavirus.

Ecco i diversi interventi legislativi:

Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 con cui sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Afferma che nei Comuni o aree in cui risulta positiva almeno una persona, “le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”;

Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che ha disposto misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese in relazione all’emergenza sanitaria da Coronavirus. Con tale decreto (entrato in vigore l’11 marzo) è stata annunciata la chiusura di tutte le attività commerciali e vendita al dettaglio, tranne i negozi di generi alimentari, di prima necessità, farmacie e parafarmacie;

Decreto c.d. Cura Italia (Legge 17 marzo 2020, n. 18): sono state introdotte nuove misure per far fronte all’emergenza sanitaria ed economica da Covid-19;

Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 entrato in vigore il 26 marzo 2020: modifica il regime sanzionatorio, individua le modalità di interazione tra Governo e Parlamento per le future restrizioni della libertà personale, chiarisce il rapporto tra provvedimenti nazionali e provvedimenti regionali più restrittivi, specifica che nuovi provvedimenti legislativi nazionali potranno essere emanati di mese in mese.

Considerata l’appartenenza al territorio bresciano, è doveroso segnalare l’esistenza anche di importanti provvedimenti regionali: primo fra tutti, l’Ordinanza n. 514 del 21.03.2020.

In via provvisoria, il termine dello stato di emergenza è stato fissato per il 31 luglio 2020, da rivalutare in base all’andamento epidemiologico del Coronavirus.

Chiaro, quindi, che la normativa è in continua evoluzione: si attende, a breve, un nuovo DPCM per il mese di Aprile: le attuali misure restrittive disposte a livello nazionale, infatti, hanno come data di scadenza il 3 Aprile 2020 [le attuali misure restrittive disposte da Regione Lombardia, invece, il 15 aprile 2020].

Le misure, a causa dell’elevato ancor attuale numero di contagi, sono destinate ad essere procrastinate. In data odierna, in particolare, il Ministro della Salute ha annunciato al Senato la proroga fino al 13 aprile [manca ancora però il relativo e doveroso provvedimento legislativo].

Ciò necessariamente premesso, scopriamo quali sono i doveri e i diritti delle persone fisiche in Italia, suscettibili comunque di parziali modifiche nelle prossime settimane.

 

Doveri e diritti delle persone fisiche: partiamo dall’articolo 2 della Costituzione

 

Le misure restrittive e le limitazioni alla libertà poste dai provvedimenti emanati ai tempi del Coronavirus stanno facendo discutere riguardo alla legittimità.

Per capire fino a che punto gli attuali divieti possano ledere i diritti e la libertà delle persone, è essenziale basarsi sulla Costituzione italiana.

Secondo l’art. 2, la Costituzione antepone i diritti personali rispetto agli interessi dello Stato.

Si tratta di diritti inviolabili che neanche una revisione costituzionale può modificare (Corte Costituzionale, Sentenza n. 366 del 1991).

Viene riconosciuta l’anteriorità della persona (e della comunità) rispetto allo Stato, la sua socialità che si completa con una reciproca solidarietà politica, economica e sociale.

L’articolo 2 della Costituzione è stato introdotto come norma aperta al fine di adeguare la Costituzione ad eventuali esigenze legislative nel corso dell’evoluzione sociale.

Questo dettaglio ha reso possibile armonizzare i riconoscimenti alla persona a nuove necessità, tra cui, è evidente, rientra la tutela della pubblica salute, minacciata dalla pandemia attualmente in corso.

 

I recenti decreti per l’emergenza sanitaria da Covid-19 limitano i diritti garantiti dalla Costituzione?

L’art. 13 della Costituzione al comma 1 sancisce che la libertà personale (inviolabile) può essere limitata soltanto

per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge“.

L’art. 16 della Costituzione stabilisce che

“ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”.

L’art. 32 stabilisce che la Repubblica

“tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.

Qualsiasi pericolo che possa compromettere il diritto alla salute è la priorità, la condizione assoluta per il riconoscimento degli altri diritti garantiti dalla Costituzione.

 

Decreto Cura Italia: limiti e divieti per l’emergenza sanitaria

In tempi di emergenza sanitaria, i divieti previsti dal Decreto Cura Italia limitano necessariamente la libertà di movimento, aggregazione, spostamenti, viaggi, lavoro (per le attività commerciali attualmente chiuse).

In base agli attuali doveri e diritti delle persone fisiche, il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 entrato in vigore il 26 marzo 2020 stabilisce cosa non si può fare e cosa si può fare.

Ecco COSA NON SI PUO’ FARE ed i limiti imposti:

– limitazione o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali e rispetto al territorio nazionale;

– limitazione della circolazione o di allontanamento dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali motivati da situazioni di necessità, urgenza, esigenze lavorative, motivi di salute;

– quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto stretti contatti con casi confermati di Covid-19;

– divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per soggetti risultati positivi al virus e, perciò, in quarantena;

– limitazione o divieto di riunioni, assembramenti o aggregazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

– limitazione o sospensione di manifestazioni, competizioni sportive, eventi in luoghi pubblici o privati di qualsiasi natura;

– sospensione delle cerimonie civili e religiose, congressi, convegni, delle attività didattiche (scuole, università, servizi educativi per l’infanzia, formazione);

– sospensione di viaggi sia sul territorio nazionale sia all’estero;

– sospensione del lavoro per tutte le attività attualmente non consentite tranne quelle di prima necessità (negozi alimentari, farmacie, edicole, tabaccherie);

– rispetto della distanza di almeno un metro tra una persona e l’altra;

– limitazione o sospensione di attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;

– limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, riabilitative, istituti penitenziari;

– limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche.

 

Controlli e sanzioni ai tempi del Coronavirus

Ci saranno controlli da parte della Polizia municipale e delle forze di polizia per verificare il rispetto delle misure restrittive.

Gli agenti vigileranno sull’osservanza delle regole in base alla loro ordinaria attività di controllo del territorio.

Il Decreto del 25 marzo 2020 è da ultimo intervenuto sul punto, chiarendo il sistema sanzionatorio.

 

Decreto Cura Italia: diritti, cosa si può fare

In base al Decreto Cura Italia, ecco COSA SI PUO’ FARE:

spostamenti individuali motivati da situazioni di necessità, urgenza, esigenze lavorative, motivi di salute. I motivi di necessità devono essere provati mediante autocertificazione (da stampare, compilare e portare con sé), che potrà anche essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di successivi controlli. La non veridicità costituisce reato (art. 459 c.p., “Dichiarazioni mendaci a Pubblico Ufficiale”). Resta sottinteso che, in ogni caso, gli spostamenti giustificati sono soggetti al generale divieto di assembramento. Bisogna rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone;

uscire con il proprio animale domestico per le sue esigenze fisiologiche o per portarlo dal veterinario (esigenze urgenti) evitando assembramenti e rispettando la distanza di sicurezza. In alcune Regioni – tra cui Regione Lombardia – è prescritto al proprietario dell’animale domestico di limitarsi all’uscita nelle immediate vicinanze del proprio domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza e/o domicilio [basterà mostrare la propria carta di identità o autocertificazione]

fare attività motoria all’aperto soltanto se svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione, sempre evitando assembramenti e rispettando la distanza minima di sicurezza tra persone;

– tumulazioni e sepolture rispettando la distanza interpersonale ed evitando assembramenti. In alcune Regioni – tra cui Regione Lombardia – sono sospese tutte le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.

 

Emergenza Coronavirus: Agevolazioni e sussidi per Persone Fisiche

Il Decreto Cura Italia Legge 25 marzo 2020, n. 19 prevede agevolazioni e sussidi per persone fisiche ovvero dipendenti e liberi professionisti.

Per i dipendenti sono previsti:

moratoria mutuo prima casa con sospensione del pagamento per 6/12/18 rate [a seconda della durata della sospensione/riduzione delle ore di lavoro] ;

– modalità di lavoro agile o di smart working per alcune categorie di lavoratori;

cassa integrazione in deroga pari all’80% della retribuzione per dipendenti di aziende che hanno fino a 5 dipendenti e quelle rientranti nella disciplina della CIGS;

congedo parentale di 15 giorni indennizzato al 50% della retribuzione o di 1/365° del reddito;

– bonus baby-sitter nel limite massimo di 600 euro;

– bonus di 100 euro per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40 mila euro, che durante il periodo di emergenza sanitaria continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020;

– indennità riconosciuta attraverso il Fondo per il reddito di ultima istanza per il lavoratore che a causa dell’emergenza ha dovuto cessare o ridurre il suo lavoro;

– possibilità di incrementare di altre 12 giornate complessive (per marzo/aprile 2020) il numero dei giorni di permesso mensile retribuito previsto dalla Legge 104;

– diritto di posticipare il versamento dei contributi Inps alla colf al 31 maggio 2020.

Per i liberi professionisti e partite IVA sono previsti:

moratoria mutuo prima casa per coloro i quali sono in grado di dimostrare di aver registrato dal 21 febbraio 2020 un calo del fatturato medio superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019;

– bonus indennità una tantum (previsto per il mese di marzo) di 600 euro che sarà disponibile sul sito dell’Inps a partire dal 1 Aprile 2020. Sarà possibile inviare la richiesta accedendo alla propria pagina personale MyInps [serve quindi il PIN; chi non lo avesse, deve fare richiesta], dal 1 aprile e non necessariamente il 1 aprile 2020: l’INPS ha escluso l’ipotesi c.d. click day [non bisogna necessariamente collegarsi tutti lo stesso giorno]. Il governo Conte sta valutando di rifinanziare la misura anche per i prossimi mesi, sempre a seconda dell’evoluzione dall’emergenza sanitaria. Ha diritto al bonus il libero professionista iscritto alla gestione separata dell’Inps, non titolare di pensione. Anche per altre categorie inizialmente escluse dalla misura – tra cui gli avvocati – grazie all’intermediazione degli Organismi di rappresentanza, è stato esteso il beneficio in discorso, erogato, però, non dall’INPS, ma dall’Ente previdenziale di riferimento [nel caso dell’avvocatura, Cassa Forense];

– bonus sanificazione di eventuali locali in forma di credito d’imposta pari al 50% della spesa con un massimo di 20 mila euro;

richiesta di maggiore liquidità per spese contingenti ovvero la possibilità per lo Stato di garantire nuovi finanziamenti fino a 18 mesi e di importo fino a 3 mila euro;

– sospensione degli adempimenti e versamenti fiscali e contributivi;

– proroga del pagamento di cartelle esattoriali e rate relative alla Rottamazione-ter e del ‘Saldo a stralcio’ fino al 31 maggio 2020.

 

Ultime curiosità e precisazioni

Se la normativa affronta nello specifico il tema del “mutuo prima casa”, nulla si dice circa i cittadini che pagano regolarmente un canone di locazione a privati per l’uso della propria abitazione: ad oggi, quindi, i canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo continuano a dover essere corrisposti. In caso di difficoltà, pertanto, il cittadino potrebbe eventualmente trovare un accordo con il proprietario dell’immobile eccependo di essere impossibilitato ad adempiere per causa di forza maggiore.

Infine, se il c.d. Decreto Cura Italia reca disposizioni specifiche per assicurazioni e revisioni delle autovetture, nulla il Legislatore ha ancora disposto in materia di Bollo auto. Il vuoto normativo è stato colmato da alcune Regioni: Regione Lombardia, ad esempio, ha statuito che gli oneri in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020 si possono pagare entro il 30 Giugno 2020 [DGR 2965/2020 del 23.03.2020]

 

Seguiranno nelle prossime settimane altri due articoli, l’uno dedicato a “Diritti e doveri delle persone giuridiche” e l’altro dedicato al Trattamento sanzionatorio previsto dalla normativa nazionale e regionale per i trasgressori delle misure limitative attualmente vigenti.