Avvocato Brescia | I patti prematrimoniali
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I patti prematrimoniali

Anche in Italia saranno legali i patti prematrimoniali o gli “accordi in vista della crisi coniugale”? Moglie e marito, prima di sposarsi, potranno siglare un accordo sulle conseguenze di un eventuale divorzio?

La riforma al Codice Civile contenuta nel ddl delega presentata al Governo, di cui si parla da anni, ha come obiettivo quello di superare il divieto di questo istituto in Italia.

Infatti, nel nostro ordinamento, è sempre stato inibito ai coniugi di calcolare in anticipo l’entità dell’assegno di mantenimento, la divisione dei beni acquistati e la convivenza con i figli.

 

Premessa: il Matrimonio è un contratto?

Cerchiamo in primis di rispondere ad un dubbio e ad un quesito: “Il matrimonio è un contratto?”.

In Italia il matrimonio non è un contratto, ma si tratta di una dichiarazione resa dagli sposi davanti ad un Ufficiale di Stato Civile o ad un Ministro del culto religioso.

Con questa dichiarazione gli sposi manifestano la volontà di costituire un nuovo nucleo familiare.

Da questo atto nasce un rapporto giuridico che è destinato a durare nel tempo e comporta in capo ai coniugi diritti e doveri.

Tale rapporto si differenzia da quello che nasce da un contratto in quanto segue regole diverse, non può essere regolato dalle parti, ma solo dalle leggi dello Stato.

La possibile previsione dei patti prematrimoniali si pone di prestabilire le conseguenze di una eventuale separazione.

I coniugi non potranno derogare ai diritti e doveri che, per legge, competono loro durante il vincolo matrimoniale, ma avranno solo la possibilità di disciplinarne le conseguenze.

I contenuti di tali patti prematrimoniali potranno riguardare sia la sfera economica (quantificazione del mantenimento e dei sussidi in favore di uno dei due coniugi), che i criteri per educare la prole e gli indirizzi della vita familiare.

 

Cosa sono i patti prematrimoniali?

Come già citato i patti prematrimoniali sono molto frequenti in altri Stati di cultura anglosassone, specie negli USA.

Infatti, nei Paesi di common law, gli accordi prematrimoniali sono ormai una realtà consolidata: in Inghilterra e in Australia esistono i c.d. prenuptial agreements, finalizzati a regolamentare prima del matrimonio le reciproche concessioni che i coniugi si dovranno fare una volta venuto meno il vincolo coniugale.

Questo istituto consente agli interessati di stabilire anticipatamente il regime giuridico relativamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e di fare fronte ad una eventuale deflazione delle controversie familiari e divorzili.

In Italia la giurisprudenza ha da sempre sostenuto la nullità dei patti prematrimoniali finalizzati a regolare la situazione in caso di divorzio.

La Cassazione ha ritenuto validi solo alcuni accordi di contenuto patrimoniale intervenuti tra coniugi in vista della separazione o del divorzio.

Ai sensi dell’articolo 162 del codice civile, ai coniugi è concesso di scegliere tra il regime di comunione o di separazione dei beni.

Ciò può avvenire anteriormente al matrimonio ed anche durante la vita matrimoniale.

 

LA PROPOSTA DI LEGGE: cosa prevede?

Nella proposta di legge “Delega al Governo per la revisione del codice civile”, si prevede che il Governo dovrà operare per: “consentire la stipulazione tra i nubendi, tra i coniugi, tra le parti di una programmata o attuata unione civile, di accordi intesi a regolare tra loro, nel rispetto delle norme imperative, dei diritti fondamentali della persona umana, dell’ordine pubblico e del buon costume, i rapporti personali e quelli patrimoniali, anche in previsione dell’eventuale crisi del rapporto, nonché a stabilire i criteri per l’indirizzo della vita familiare e l’educazione dei figli”.

Con l’ingresso della riforma le parti potranno gestire in modo consensuale i loro rapporti personali e patrimoniali in un momento antecedente l’eventuale crisi del rapporto coniugale in cui è più facile definire l’assetto dei reciproci interessi in modo assolutamente consensuale.

In ogni caso il patto prematrimoniale raggiunto fra le parti dovrà risultare conforme ai diritti fondamentali della persona umana, all’ordine pubblico e al buon costume.

Non sarà ad esempio possibile la rinuncia completa al mantenimento per chi non è in grado di mantenersi.

È prevista la possibilità di fissare degli accordi prematrimoniali anche per chi si è già sposato prima della riforma e vuole sfruttare la nuova possibilità normativa.

Stesso diritto è riconosciuto alle coppie di omosessuali che hanno siglato un’unione civile.

Le coppie di conviventi, come sancito dal decreto Cirinnà, possono siglare i cosiddetti patti di convivenza che sono una sorta di patti prematrimoniali relativi alle coppie di fatto.

Il testo che vuole introdurre in Italia i patti prematrimoniali non prevede che in essi possa essere stabilito a priori come gestire l’affidamento dei figli in seguito alla separazione o al divorzio.

 

Patti prematrimoniali: come cambierebbe il nostro ordinamento?

In questo quadro è intervenuta la proposta di legge n. 244 – presentata in data 23 marzo 2018 ed ancora in discussione.

L’introduzione dell’articolo 162-bis nel Codice Civile disciplina il contenuto e la forma degli accordi prematrimoniali, in vista dell’eventuale separazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio.

In ogni caso, saranno considerati invalidi quegli accordi concernenti lo status di coniuge; inoltre, sono escluse le clausole che fissano l’esonero di uno dei coniugi dall’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia o dei figli e quelle che fissano la frequenza dei rapporti sessuali.

Pertanto, il contenuto del patto prematrimoniale non può contrastare i principi costituzionalmente garantiti dal nostro ordinamento.

Se introdotti nel nostro ordinamento, gli accordi prematrimoniali potrebbero ben disciplinare le conseguenze patrimoniali legate all’eventuale scioglimento del matrimonio.

Potrebbero disciplinare la scelta della residenza o l’educazione degli eventuali figli, come pure la quantificazione ed i termini mediante i quali uno dei due coniugi dovrebbe provvedere al mantenimento dell’altro.

Nell’ipotesi di coppia con figli minorenni o maggiorenni, o non ancora economicamente autosufficienti, è opportuno prevedere la necessaria autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

Gli accordi prematrimoniali dovranno essere stipulati davanti al notaio o all’avvocato e scritti nel rispetto della normativa cogente e dei diritti costituzionali.

I patti prematrimoniali saranno volontari e facoltativi, ma una volta stipulati, la loro efficacia sarà obbligatoria.

In attesa che tale proposta di legge venga discussa, il nostro Studio legale a Brescia è comunque a disposizione per una consulenza personalizzata sull’argomento.