Avvocato Brescia | L’obbligo alimentare
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obbligo alimentare

L’obbligo alimentare

L’obbligo alimentare (o diritto agli alimenti) è una prestazione patrimoniale effettuata da un soggetto obbligato nei confronti del familiare che versi in stato di bisogno, per legge o volontà delle parti. Si tratta di un ausilio economico alla parte più debole in ambito familiare allo scopo di fornire i mezzi adeguati a condurre una vita dignitosa.

Il diritto agli alimenti viene disciplinato dall‘art. 433 e successivi del Codice Civile (titolo XIII, libro primo).

Per ‘alimenti’ s’intende tutto ciò che è essenziale alla sopravvivenza di una persona (vitto, alloggio, abbigliamento, cure mediche essenziali, ecc.), i bisogni primari.

Gli obblighi alimentari all’interno della famiglia nucleare (con genitori non separati e figli conviventi maggiorenni o minorenni) sorgono soltanto quando questa si smembra, quando i coniugi si separano. Finché la famiglia resta unita, l’obbligo alimentare viene assorbito nel dovere di assistenza materiale e di contribuzione nonché di

 

 

non economicamente autonomi.

Vediamo quali sono le caratteristiche, i presupposti e requisiti, i soggetti obbligati, dettagli e casistica riguardanti il diritto agli alimenti.

Obbligo alimentare: caratteristiche

Per la sua natura personale e patrimoniale speciale, il credito legato al diritto agli alimenti è:

– irripetibile;

– indisponibile;

– insequestrabile;

– escluso dalla massa fallimentare;

– impignorabile, tranne che per causa di alimenti (ex. art. 545 c.c.);

– imprescrittibile: non è soggetto a prescrizione ma le annualità scadute si prescrivono in 5 anni;

– non soggetto a rinuncia (pur potendo non esercitare il diritto), a transazione, a compromesso.

L’obbligo alimentare: presupposti e requisiti

I presupposti e requisiti dell’obbligo alimentare sono:

– il legame di parentela o riconoscenza (individuato negli artt. 433 e successivi del Codice civile) tra l’alimentando ed il soggetto obbligato;

– lo stato di bisogno oggettivo in cui si trova chi avanza la pretesa alimentare (insufficienza o mancanza dei mezzi necessari per soddisfare le esigenze essenziali di vita);

– incapacità (parziale o totale) dell’alimentando di provvedere al proprio sostentamento economico in quanto privo di redditi e non in grado di procurarseli;

– disponibilità economica dell’obbligato tale da potersi fare carico dell’onere degli alimenti.

In mancanza di tali elementi costitutivi il diritto non può sorgere.

La misura della prestazione alimentare varia in base ai presupposti oggettivi (stato di bisogno dell’alimentando e possibilità economiche dell’obbligato).

Diritto agli alimenti e diritto di mantenimento: differenze

Obbligo alimentare ed obbligo di mantenimento, spesso utilizzati impropriamente come sinonimi, sono due diritti giuridicamente diversi seppure entrambi basati sul principio di solidarietà familiare.

A differenza del diritto agli alimenti, il diritto al mantenimento ha un carattere più ampio: è un dovere non vincolato allo stato di bisogno della parte più debole o alla sua incapacità di provvedere al proprio sostentamento. Tiene conto anche del tenore di vita della famiglia e rappresenta un dovere di assistenza materiale imprescindibile oltre che di assistenza morale che sorge in seno alla famiglia. È una prestazione in favore del coniuge non responsabile della separazione: gli alimenti, invece, vengono erogati anche in caso di addebito.

Il beneficiario può sempre rinunciare al diritto di mantenimento.

Il diritto di mantenimento è strettamente legato al rapporto di coniugi e figli, mentre l’obbligo alimentare si estende ad una più ampia fascia di parenti.

Diritto agli alimenti: i soggetti obbligati

Ai sensi dell’art. 433 c.c., sono obbligate alla prestazione alimentare le persone legate da vincolo di parentela, affinità o adozione con l’alimentando in base ad un ordine gerarchico basato sull’intensità del vincolo.

Secondo questo ordine gerarchico sono tenuti all’obbligo alimentare:

il coniuge;

– i figli (legittimi, legittimati, naturali, adottivi) e, in loro mancanza, i discendenti prossimi (inclusi quelli naturali);

– i genitori o, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, gli adottanti;

– le nuore e i generi;

i suoceri;

– i fratelli e le sorelle germani (in via primaria) o unilaterali.

Prima di ogni altro obbligato, il donatario (destinatario di una donazione) è tenuto all’obbligo alimentare nei confronti del bisognoso relativamente al valore della donazione ricevuta e se ancora disponibile. Se il donatario rifiuta l’obbligo alimentare il donante può revocare la donazione.

L’obbligo alimentare resta valido anche dopo la separazione consensuale, salvo che non sia stata espressamente modificata (Cass. civile, Sez. I, sentenza n. 2859 del 5 settembre 1968).

La riforma del diritto di famiglia (Legge n. 76/2016) ha esteso le disposizioni in materia di alimenti anche alle unioni civili (art. 1, c. 19) e, a certe condizioni, anche in capo al convivente di fatto. La parte dell’unione civile si colloca al primo posto tra i soggetti obbligati (in alternativa al coniuge), mentre l’ex convivente è obbligato alla prestazione alimentare con precedenza su fratelli e sorelle (dopo discendenti e ascendenti).

La legge stabilisce che l’alimentando debba rivolgersi all’obbligato più prossimo: in caso di impossibilità, potrà rivolgersi agli obbligati di grado più remoto.

I parenti tenuti alla prestazione alimentare, se inadempienti, potrebbero incorrere in responsabilità penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) ma solo se il diretto interessato presenta querela.

Come ottenere gli alimenti

La prestazione alimentare viene determinata caso per caso, a seconda delle condizioni economiche dei soggetti coinvolti (obbligato e beneficiario). Il duplice obiettivo è garantire una vita dignitosa all’alimentando (ovvero soddisfare le esigenze essenziali di vita come vitto, alloggio, cure mediche essenziali) e creare un equilibrio tra le parti.

Può trattarsi della corresponsione di un assegno periodico oppure di un’obbligazione in natura come, ad esempio, l’ospitalità nell’abitazione dell’obbligato.

In caso di problemi e divergenze tra le parti, spetterà al giudice decidere modalità e misura degli alimenti: nell’attesa, fisserà il versamento di un assegno provvisorio.

Il diritto agli alimenti può sorgere anche per volontà delle parti tramite testamento o contratto.

Obbligo alimentare: quando si estingue

Nel corso del tempo, la prestazione alimentare può essere soggetta a variazioni in base allo stato di bisogno ed alle possibilità economiche dell’obbligato. Può quindi essere aumentata, ridotta o cessata per decisione del giudice su istanza della parte interessata.

L’obbligazione alimentare può estinguersi per vari motivi:

– decesso dell’alimentando o dell’obbligato;

– venir meno delle capacità economiche dell’obbligato o dello stato di bisogno dell’alimentando;

– nuove nozze del coniuge (se gli alimenti sono dovuti dagli affini);

– pena accessoria per reati contro il buon costume e la moralità pubblica.

L’obbligo alimentare: Casistica

Rientra nel concetto di alimenti anche l’attività di assistenza intesa come prestazione personale di supporto totale al soggetto in stato di bisogno, in termini di presenza compagnia, conforto e affetto (App. Lecce 2 novembre 2016).

L’obbligo alimentare è modificabile al variare delle condizioni dell’alimentando e del soggetto obbligato. Nel determinare l’entità dell’obbligo deve essere valutato l’apporto che tutti gli obbligati danno effettivamente o possono dare al richiedente, anche coloro non citati in giudizio (Trib. Perugia, Sez I, 7 giugno 2016)

È ammissibile il cumulo dell’assegno di mantenimento a carico dell’ex marito e dell’assegno alimentare a carico dei nonni per sopperire il più possibile allo stato di bisogno in cui versa l’alimentando – nel caso di specie, due minori (Trib. Taranto 22 febbraio 2017).

In mancanza di coniuge e figli, sono tenuti all’obbligo alimentare i genitori a favore dei figli in stato di bisogno. Gli alimenti devono essere determinati in proporzione alle condizioni economiche del soggetto obbligato ed allo stato di bisogno del richiedente (Trib. Roma, sez. I, 1 marzo 2019).